ECONOMIA e FINANZA
Comunicato Stampa

News normative: accatastamento degli immobili fantasma

14/03/12

Dopo l'accatastamento delle case fantasma, è necessario fare chiarezza su quali siano gli obblighi che coinvolgono comuni e contribuenti.

La prima norma da considerare è l'art. 19 del Dl 78/2010, il quale prevede che in caso di mancato accatastamento, entro il 30 aprile 2011, l'Agenzia del territorio attribuisce una rendita presunta, con oneri a carico degli intestatari.
Gli accatastamenti fatti nei termini, su iniziativa del contribuente, sono messi a disposizione dei Comuni sul relativo portale. Da qui scaturisce il primo adempimento per gli enti, in quanto il Comune deve obbligatoriamente verificare che il fabbricato accatastato non sia stato costruito abusivamente.
Per i fabbricati non accatastati entro il 30 aprile 2011, l'articolo 2, comma 5 bis, del Dl 225/2010, prevede che il Territorio notifichi la rendita con affissione all'albo pretorio dei Comuni in cui sono ubicati gli immobili. Dell'affissione si dà notizia con comunicato sulla Gazzetta Ufficiale e, decorsi 60 giorni dalla pubblicazione, il proprietario può presentare ricorso alla commissione tributaria. L'assenza di un termine entro il quale procedere all'accatastamento, insieme alla possibilità di impugnare la rendita presunta, poteva indurre il proprietario a non presentare l'atto di aggiornamento, soprattutto in caso di rendite presumibilmente basse, che rischiavano così di diventare definitive. A risolvere la situazione interviene il Dl 16/2012 (art. 11, comma 7), che ha previsto l'obbligo per i proprietari di procedere all'accatastamento entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dell'avviso di attribuzione della rendita. In caso di mancato accatastamento, si applicano le nuove sanzioni (quadruplicate dall'articolo 2 del Dlgs 23/2011), che vanno da 1.032 a 8.264 euro, e che sono devolute ai comuni nella misura del 75%.
Per quanto riguarda il recupero delle imposte, la normativa prevede che la rendita presunta, e quella successivamente dichiarata con rendita proposta, producano effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, salvo prova contraria volta a dimostrare una diversa decorrenza.
L'agenzia del Territorio, in molte regioni, ha già provveduto a iscrivere in catasto le rendite presunte ma i Comuni, per poter effettuare i primi recuperi, dovranno aspettare che queste siano notificate mediante affissione all'albo pretorio.



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