Nuove sanzioni per subappalti non in regola: l’approfondimento di un avvocato dello studio legale di Andrea Mascetti

Un avvocato dello studio di Andrea Mascetti riferisce delle novità contenute nel recente Decreto Sicurezza relative ai subappalti non in regola e alle misure punitive a essi collegate
del 29/11/18 -

L’avvocato Monica Alberti, che lavora presso lo studio legale di Andrea Mascetti , commenta la recentissima modifica dell’articolo 21 della legge 646 del 1982 in senso maggiormente punitivo, poichè si passa dal concetto di contravvenzione a quello di delitto: un provvedimento a lungo auspicato dagli addetti ai lavori

Lo studio di Andrea Mascetti: gli ultimi aggiornamenti in tema di subappalti irregolari

Il legale Monica Alberti, che lavora presso lo studio fondato da Andrea Mascetti, ha recentemente scritto in merito alle novità introdotte dal Decreto Sicurezza del 4 ottobre scorso, che modifica la legge 646 del 1982, in particolare l’articolo 21. Quest’ultimo infatti puniva finora il subappalto illecito in qualità di semplice contravvenzione, con un risarcimento corrispondente ad un terzo del valore dell’opera ricevuta in subappalto o a cottimo. Con il Decreto Sicurezza invece vi è in tal senso un cambio di prospettiva: la contravvenzione diviene delitto, con un conseguente inasprimento della misura coercitiva da uno a cinque anni e una sanzione pecuniaria il cui importo rimane immutato ma che viene convertita in multa. Il provvedimento in oggetto è il risultato di un’attesa durata circa due decenni da parte degli addetti ai lavori del settore.

Le perplessità del legale dello studio di Andrea Mascetti sull’effettiva praticabilità del nuovo provvedimento

Sempre l’avvocato Alberti, dello studio legale guidato da Andrea Mascetti , solleva però più di un dubbio in merito alla concreta attuazione delle nuove disposizioni in materia di subappalti illeciti. Se da un lato è comprovato che la nuova norma permetterebbe l’applicazione di misure cautelari e potrebbe anche andare a vantaggio dei casi di intercettazione, dall’altro lato l’avvocato Alberti si interroga, come del resto diversi esperti, sulla praticità del provvedimento in tutti gli altri molteplici casi di utilizzo. Nel momento in cui si scrive, il legislatore ha infatti già adottato diverse soluzioni per contrastare e punire fenomeni legati alla corruzione e alla presenza della criminalità organizzata nel sistema di appalti e subappalti. In aggiunta a ciò, quanto previsto dalla revisione dell’articolo 21 della legge 646 del 1982 corre il serio rischio di configurarsi come non realizzabile, poichè “l’attuale sistema di tracciamento e di protocolli di verifica in materia di appalti pubblici rende assai difficile inserirsi nelle opere pubbliche secondo lo schema della norma in esame”. Queste nuove disposizioni potrebbero quindi avere una qualche utilità effettiva solamente nei casi di corruzione e infiltrazione mafiosa di più lieve entità o per appalti dove minori sono gli interessi in gioco. Per contro, le situazioni di illecito più numerose, organizzate e certamente più interessanti dal punto di vista della commessa continueranno ad essere penalizzate con l’ausilio di altre leggi già previste e molto più coercitive.



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