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Pausa bagno sul lavoro

Quante volte, con quali modalità e per quanto tempo il dipendente può interrompere l’attività lavorativa per espletare le funzioni fisiologiche?
del 01/10/19 -

La legge sull’orario di lavoro (Art. 8 Dlgs. 66/2003.) prevede, per la generalità dei dipendenti, il diritto a una pausa dalla prestazione lavorativa, se l’orario giornaliero supera le 6 ore.

Sfortunatamente, non è il lavoratore a stabilire quando fruire dell’interruzione giornaliera, ma il datore di lavoro. La pausa, peraltro, non deve tassativamente essere fruita dopo 6 ore di attività, ma può essere collocata dal datore di lavoro, in base alle esigenze tecniche, produttive o organizzative dell’azienda, in qualsiasi periodo della giornata.

Se l’orario lavorativo è “spezzato” (ad esempio 9-13; 14-18), la pausa minima obbligatoria può coincidere con l’arco di tempo in cui l’attività giornaliera è interrotta, quindi con la pausa pranzo.
Se il lavoratore è un videoterminalista, cioè lavora con un’apparecchiatura dotata di monitor per almeno 20 ore medie settimanali, ha tassativamente diritto a una pausa di 15 minuti ogni 2 ore di applicazione continuativa al videoterminale.

Il lavoratore ha, comunque, la possibilità di recarsi al bagno al di fuori delle pause previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva, seguendo eventuali regole previste dall’azienda (ad esempio, se l’interruzione lavorativa può creare dei danni ai macchinari o alla produzione, può essere tenuto ad attendere un collega per potersi allontanare dalla postazione).
In caso di urgenza, ad ogni modo, al lavoratore non può essere vietato di recarsi al bagno, in quanto il diniego potrebbe arrecare un irrimediabile pregiudizio alla sua integrità psicofisica (Dlgs. 81/2008.)

Se l’azienda impone al lavoratore l’obbligo di chiedere, per andare in bagno, un’autorizzazione scritta, l’imposizione è ritenuta lesiva del diritto alla riservatezza del dipendente e rappresenta una violazione della privacy. A chiarirlo è stato un importante provvedimento del Garante della Privacy (Garante Privacy, provvedimento 24/02/2010.), che in questo modo ha proibito le autorizzazioni scritte per tutte le assenze momentanee dal lavoro

Sintesi articolo pubblicato sul sito laleggepertutti.it redatto dalla Dott.ssa Noemi Secci



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