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Comunicato Stampa

Per le sezioni unite la persona offesa va sempre avvisata della richiesta di archiviazione

06/04/21

tre diverse tipologie di violenza (sulle donne, domestica e di genere), accomunate dalla completa parificazione tra violenza fisica e psicologica. La Convenzione di Lanzarote

La norma processuale 'incriminata'. Proponeva ricorso per cassazione la persona offesa di un procedimento per stalking e ingiuria avverso il decreto di archiviazione emesso dal gip di Milano, assumendo di non aver ricevuto avviso della richiesta di archiviazione del pm. Ciò in aperto contrasto con l'art. 408, comma 3-bis, c.p.p., che impone la notifica dell'avviso della suddetta richiesta in tutti i casi di 'delitti commessi con violenza alla persona', a prescindere dalla richiesta della persona offesa. Poiché, nella prospettiva della parte ricorrente, tra tali delitti va ricompreso anche quello di atti persecutori, il mancato rispetto dell'obbligo in questione comportava una nullità assoluta e insanabile.
Tuttavia, quella della vittima non è l'unica opzione ermeneutica parimenti ragionevole in quanto potrebbe ritenersi che la mancata riproduzione nella disposizione relativa all'avviso di archiviazione dell'esplicito richiamo al reato di atti persecutori, presente invece in quella riguardante l'avviso di concluse indagini, indichi la volontà del legislatore di limitare a quest'ultima ipotesi la rilevanza del reato di cui all'art. 612-bis c.p..
Per tale ragione, la V sezione, con sentenza n. 42220/2015, rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite.
Dopo aver tratteggiato, in via preliminare, le ragioni dell'introduzione del delitto di atti persecutori, volto a reprimere un fenomeno criminoso articolato, spesso prodromico a comportamenti di violenza fisica da parte del molestatore, gli Ermellini vanno ad esaminare la normativa a tutela della vittima di reato, sia in generale (come la direttiva comunitaria 2012/29/UE) che quelle a tutela delle vittime vulnerabili (Convenzione di Lanzerote sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali del 25 ottobre 2007, e la Convenzione di Istanbul del Consiglio del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e domestica).
È stata proprio quest'ultima Convenzione (ratificata con l. n. 77/2013), alla quale si è ispirato l'intervento legislativo del 2013 (d.l. n. 93, conv. l. 119/2013) che ha introdotto il comma 3-bis dell'art. 408 c.p.p..
Ebbene, nella Convenzione di Istanbul sono descritte tre diverse tipologie di violenza (sulle donne, domestica e di genere), accomunate dalla completa parificazione tra violenza fisica e psicologica.
Anche la direttiva 2012/29/UE, che detta norme minime in materia di diritti all'assistenza, all'informazione, interpretazione e traduzione nei confronti delle vittime di reato (di recente attuata con il decreto legislativo 15 dicembre 2015 n. 212, che ha inserito, nell'art. 90-quater c.p.p., la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa, con modifiche delle disposizioni sull'assunzione della sua testimonianza), definisce la violenze nelle relazioni strette come comprendente quella fisica, sessuale, psicologica o economica tale da provocare un danno fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche.
Infine, viene richiamata la direttiva 2011/99/UE, volta a istituire l'ordine di protezione europeo, attuata con decreto legislativo 11 febbraio 2015 n. 9, ove è previsto che per le misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento l'obbligo dell'autorità procedente di informare la persona offesa della possibilità di richiedere un O.P.E.. Anche in questo caso, i destinatari delle misure di protezione sono vittime di reati che mettano in pericolo, tra gli altri, l'integrità fisica e psichica e che una particolare posizione è attribuita alle vittime di violenza di genere che si esprima pure con lo stalking.
Dalla lettura delle fonti di derivazione sovrannazionale emerge quindi per le Sezioni Unite come l'espressione 'violenza alla persona' sia sempre intesa in senso ampio, comprensiva non solo delle aggressioni fisiche ma anche morali o psicologiche e che lo stalking rientra tra le ipotesi significative di violenza di genere che richiedono particolari forme di protezione a favore delle vittime.
Il Supremo Collegio esamina anche l'iter parlamentare della legge di conversione (la n. 119 del 15 ottobre 2013) del decreto legge n. 93/2013, attesa che solo in sede di conversione è stato introdotto il riferimento ai 'delitti commessi con violenza alla persona'.
Ebbene, in sede di esame in Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati venne rilevata la portata troppo ristretta delle previsione contenente la notifica degli avvisi della richiesta di archiviazione e della conclusione della indagini solo per la persona offesa del delitto di maltrattamenti in famiglia.
Da tale percorso emerge quale fosse la chiara intenzione del legislatore: utilizzare l'espressione 'delitti contro la persona' per ampliare il campo di applicazione del precedente testo, così come formulato nel decreto legge, al dichiarato scopo di introdurre, i primi interventi strutturali capaci di garantire maggiormente le vittime circa l'informazione del complesso dei propri diritti fin dal primo contatto con l'autorità procedente e di venire a conoscenza delle scelte operate circa il non esercizio dell'azione penale.
Alla luce del ricostruito quadro normativo e delle voluntas legis le Sezioni Unite ritengono che la corretta interpretazione da dare all'art. 408, comma 3-bis, c.p.p., sia quella per la quale l'obbligo di dare avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione con riferimento ai delitti commessi con 'violenza alla persona', è riferibile anche ai reati di atti persecutori e di maltrattamenti, previsti rispettivamente dagli articoli 612-bis e 572 c.p..
Poiché l'omesso avviso determina una violazione del contraddittorio e conseguente nullità, ex art. 127, comma 5, c.p.p., impugnabile con ricorso in Cassazione, viene annullato senza rinvio il decreto di archiviazione, con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Effetti della pronuncia delle Sezioni Unite. La sentenza in commento avrà inevitabile conseguenza anche su questioni affini, oggetto di interpretazioni giurisprudenziali differenti.
Tra gli obblighi informativi alla persona offesa introdotti dal d.l. n. 93/2013 vi è infatti quello contenuto nell'art. 299, comma 2-bis c.p.p., ove la richiesta di revoca o di sostituzione di misura cautelare personale che non sia stata presentata in sede di interrogatorio di garanzia o che non sia stata presentata nel corso dell'udienza, nei procedimenti aventi ad oggetto 'delitti commessi con violenza alla persona', deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa.
La soluzione affermativa, data di recente da sez. VI, n. 6864/2016, nell'ipotesi di misure cautelari legate ad atti persecutori, trova adesso l'autorevole avallo delle Sezioni Unite.
Alla stessa stregua, il conflitto in ordine all'art. 649, comma 3, c.p. (ove si esclude la punibilità dell'agente che abbia commesso il delitto contro il patrimonio in danno di un ascendente in linea retta, quando si tratta di delitti contro il patrimonio che vengano commessi con violenza alle persone), porterà inevitabilmente a superare la giurisprudenza che per violenza intende solo quella fisica.

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