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Problemi sulla migrazione della linea telefonica in caso di KO o ritardi

Con l’intento di favorire la libera concorrenza del mercato telefonico, il decreto Bersani ha eliminato le barriere dei costi di recesso che ostacolavano la migrazione da un operatore all’altro. Secondo quanto previsto dalla legge, in caso di recesso anticipato o di migrazione verso altri operatori concorrenti, non può essere applicata alcuna penale, a meno che non si tratti di spese giustificate che effettivamente devono esser sostenute per il materiale passaggio da un gestore all’altro.
del 28/06/18 -

Stanchi della linea internet troppo lenta o semplicemente per inconvenienza, molti consumatori spesso recedono dal contratto di utenza e passano ad altro gestore telefonico

Con l’intento di favorire la libera concorrenza del mercato telefonico, il decreto Bersani ha eliminato le barriere dei costi di recesso che ostacolavano la migrazione da un operatore all’altro. Secondo quanto previsto dalla legge, in caso di recesso anticipato o di migrazione verso altri operatori concorrenti, non può essere applicata alcuna penale, a meno che non si tratti di spese giustificate che effettivamente devono esser sostenute per il materiale passaggio da un gestore all’altro.

Quasi con la stessa frequenza capita però che la compagnia telefonica, non effettuando correttamente la procedura di portabilità del numero, ritarda migrazione del numero. In questo caso il consumatore ha diritto ad un indennizzo proporzionale ai giorni impiegati per l’attuazione del servizio richiesto in quanto la procedura di migrazione da un operatore telefonico all’altro deve svolgersi nel più breve tempo possibile, garantendo la portabilità del numero, in modo da non provocare pregiudizi al cliente.

I tempi massimi di migrazione della linea telefonica

L’Agcom prevede che il termine massimo per l’attivazione della portabilità del numero fisso sia di 30 giorni, mentre per le utenze mobili sia di 2 giorni. Qualora invece non venga attivata la Linea in Fibra Ottica il termine è di 60 giorni. Ovviamente bisogna calcolare il periodo di ritardo a partire dal momento della richiesta. Prima di tutto bisogna capire qual è il gestore effettivamente responsabile del ritardo, se il donating garantisce (vecchio operatore) oppure recipient (nuovo operatore). In base alla regolamentazione tecnica di settore (delibere Agcom n.35/10/CIR e n.274/07/CONS) la procedura di migrazione/rientro deve essere attivata dall’operatore recipient.

In base alla delibera AGCOM n.35/10/CIR e n.274/07/CONS la procedura di migrazione deve essere attivata dall’operatore recipient.

L’operatore donating deve garantire all’utente la fruibilità del servizio fino alla data prevista per la migrazione quindi è l’operatore recipient l’unico interlocutore del cliente che è tenuto all’adempimento del contratto entro i termini previsti e che è tenuto a risarcire eventuali ritardi nell’attivazione della portabilità del numero.

Questo tema riconduce al risarcimento per inadempimento contrattuale, così come previsto dal ex articolo 1218 del codice civile. Pertanto, già nelle clausole del contratto col cliente, viene previsto a titolo di risarcimento danni conseguente ad un ritardo nella portabilità del numero, un indennizzo economico calcolato su ogni singolo giorno di disservizio e riferito alla data indicata per il passaggio previsto.

Dato che non è semplice per il consumatore capire in che fase dell’esecuzione del contratto ci si trova, la soluzione migliore sarà di chiedere il risarcimento ad entrambi.

Come ottenere un indennizzo nei casi di ritardo nella migrazione della linea telefonica

In caso di ritardo nella migrazione, il cliente deve fare una segnalazione all’operatore attraverso un reclamo scritto. Il reclamo può essere inviato tramite fax, raccomandata o via PEC e va confermato con una chiamata al servizio clienti, nella quale diremo di aver mandato il reclamo e riferiremo il suo contenuto.

Se a seguito del reclamo l’operatore non risolve il problema entro 72 ore, non bisogna cedere alla tentazione di inviare una disdetta. Facendo così si perde il diritto all’indennizzo per gli eventuali ulteriori giorni di ritardo e non si ottiene nulla in cambio.

Bisogna inoltrare una procedura di conciliazione dinanzi al Corecom competente per regione con cui richiedere alla compagnia telefonica:

L’indennizzo giornaliero di almeno 5€ per ogni giorno di ritardo che raddoppia se l’utenza è di tipo affari;
il rimborso delle somme che in questo arco temporale di totale isolamento o disservizio ingiustamente pagate;
il risarcimento dei danni per tutti i disagi subiti.
Per inoltrare la richiesta e ricevere assistenza legale gratuita durante la procedura dinanzi al Corecom puoi contattare l’associazione di consumatori Disserviziotelefonico.it che da anni tutela gli utenti dalle compagnie telefoniche.



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