AZIENDALI
Comunicato Stampa

Pubblicità in cantiere

16/04/18

Questo articolo tratta delle regole necessarie da seguire, le tariffe e i casi particolari. Il cantiere edile assiste solitamente l’esposizione di striscioni o cartelloni pubblicitari, reclamizzanti l’impresa costruttrice o le ditte fornitrici dei materiali e servizi impiegati in sito. Anche per tali forme di esposizione pubblicitaria trova applicazione la disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità di cui al D. Lgs. 507/93.

FotoCantieri e pubblicità
L’imposta sulla pubblicità è dovuta, in generale, in tutte quelle circostanze nelle quali siano diffusi, nell’ambito di un’attività economica, messaggi pubblicitari o promozionali relativi ad un soggetto economico. Se, tali espressioni pubblicitarie siano effettuate per mezzo di striscioni o cartelloni, essi scontano l’imposta in quanto esposti in luoghi pubblici o aperti al pubblico e purchè siano da tali luoghi percepibili (e ricordiamo che la cartellonistica deve anche rispettare le prescrizioni del Codice della strada, che sanziona le reclame arrecanti disturbo alla circolazione: art. 23, D. Lgs. 285/92). L’imposta è dovuta, in solido, sia dall’impresa edile che dispone del cartello o striscione che diffonde il messaggio pubblicitario, sia dal soggetto reclamizzato. I soggetti, in solido, sono ammessi a presentare, agli uffici comunali preposti, la prescritta Dichiarazione di inizio pubblicità, indicante le caratteristiche, la durata e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari; nonchè ad eseguire il pagamento necessario .

Le tariffe

Ogni singolo Comune è titolato a deliberarle in aumento, entro date percentuali, rispetto ai criteri fissati dalla legge nazionale (il D. Lgs. 507/93 suddivide i comuni italiani in cinque classi, con tariffe crescenti, secondo il numero degli abitanti; con l’eccezione dei capoluoghi di provincia, che partono dalla terza fascia). Ai Comuni, quindi, è riconosciuta la possibilità di “giostrare” nella determinazione delle tariffe, disponendo con proprio Regolamento esenzioni ovvero aumenti, in relazione alle superfici interessate ovvero al periodo di esposizione (si pensi, ad esempio, agli aumenti previsti per la stagione di maggiore afflusso turistico). Le tariffe sono stabilite su base annuale ed nell' ipotesi di variazioni devono essere determinate, dal Comune, entro il 31 marzo dell’anno in corso. Queste, attenzione, entrano in vigore retroattivamente, dal primo gennaio dell’anno medesimo, per espressa disposizione di legge. Le tariffe possono variare, essenzialmente, a seconda della superficie del mezzo pubblicitario e della durata della reclame.

credit: Silvio Rivetti EdilTecnico



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