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Puoi rifiutare di andare al lavoro per paura del Coronavirus?

Il datore deve garantire la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e proteggere i dipendenti in base alle disposizioni per prevenire il contagio da Covid-19.
del 07/04/20 -

La maggior parte degli uffici pubblici e delle aziende private stanno facendo ricorso, ove possibile, allo smart working, il lavoro agile dove la prestazione è resa a distanza, da casa. Una modalità incentivata soprattutto nelle pubbliche amministrazioni dove il ministro Dadone ha impartito apposite direttive, ma non sempre fruibile nelle aziende private, specialmente in quelle meno grandi o che per i metodi produttivi richiedono la presenza indispensabile del lavoratore sul posto, come gli operai nelle fabbriche.
Così andare al lavoro rimane necessario per molti italiani; ma ci si può rifiutare per paura del Coronavirus?

Le categorie di lavoratori dipendenti sindacalmente più forti, come ad esempio i metalmeccanici, i bancari, i collaboratori scolastici e gli impiegati postali, si sono organizzate con un pressing delle loro associazioni di categoria che hanno richiesto, e nella maggior parte dei casi ottenuto, ai propri rispettivi datori di lavoro l’adozione di misure di sicurezza più stringenti e anche la riduzione della presenza fisica nelle aziende e negli uffici, alle casse o agli sportelli, al minimo indispensabile.
In linea generale, la tutela del diritto della salute prevale su quella degli interessi economici dell’impresa e la norma quadro sulla tutela delle condizioni di lavoro (Art. 2087 Cod. civ.) impone all’imprenditore l’obbligo di «adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro,l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».

È una norma “aperta” che lascia spazio a tutte le integrazioni necessarie in relazione alle condizioni concrete e dunque, oggi più che mai, viene integrata dalle precauzioni necessarie per impedire la diffusione del contagio e proteggere adeguatamente i dipendenti dal rischio che ciò possa verificarsi o essere favorito dal tipo di compiti e mansioni svolte dai lavoratori.

In ogni caso devono essere evitati assembramenti e deve essere garantito il distanziamento interpersonale di almeno un metro; questo comporta la necessità di rimodulare la produzione in molti ambienti lavorativi, come nelle catene di montaggio e la logistica nei magazzini di distribuzione.

Ma nel frattempo il lavoratore, mentre può pretendere dal titolare del rapporto l’adozione di queste misure opportune, rivolgendosi alle autorità o ai sindacati di categoria in caso di inottemperanza immotivata – non può rifiutarsi di andare al lavoro, a meno che non ci sia un provvedimento di chiusura dello stabilimento, esercizio commerciale o ufficio imposto dall’autorità pubblica per ragioni di sicurezza e di igiene, oppure quando il rischio risulti effettivo e conclamato e non soltanto potenziale.

Sintesi di un articolo pubblicato sul sito laleggepertutti.it



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