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Quando il sito del condominio diventa obbligatorio?

06/07/18

Il sito del condominio non è mai obbligatorio nel senso proprio del termine. La realizzazione del sito internet del condominio diventa obbligatorio solo se l'assemblea delibera l'adozione di uno strumento informatico assimilabile ad un sito web condominiale. Quindi i condòmini non potranno mai essere obbligati a parteciparVi ma, sulla base del rapporto di mandato che si ha con l'amministratore, quest'ultimo e tneuto a dare corso alla delibera assembleare di autorizzazione alla creazione di un sito web del condominio così come è obbligato a dare seguito a tutte le delibere assembleare lecite e determiante.

FotoL'amministratore, quindi, in caso di delibera che approva l'adozione del sito web del condominio è obbligato, per via del rapporto contrattuale che ha con il condominio, a dare seguito alla delibera assembleare nel limite delle proprie attribuzioni.
I condomini quindi potranno sempre decidere se farne parte o meno ma, in ogni caso, non potranno vietare l'utilizzo di uno strumento informatico.
Quindi il sito web del condominio non è obbligatorio ma facoltativo.
Solo la realizzazione del sito dopo la delibera assembleare è obbligatorio per l'amministratore al pari di ogni delibera che lo vincola ad eseguire le volontà dell'assemblea.
Nel caso in cui l'amministratore decide di non dare corso alla delibera assembleare diventa inadempiente al proprio mandato con il rischi di essere sottoposto a revoca o, comunque, al mancato rinnovo dell'incarico.
L'art. 71 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile discplinato questa possibilità, in particolare il CAPO PRIMO. Disposizioni di attuazione - SEZIONE TERZA. Disposizioni relative al libro 3 ARTICOLO 71 TER Attivazione sito internet del condominio
Su richiesta dell'assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice, l'amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l'attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.
Il presente articolo è stato inserito dall'art. 25 L. 11.12.2012, n. 220 con decorrenza dal 18.06.2013.
Quindi il sito internet ipotizzato dalla legge è molto riduttivo perchè si limita a consentire il diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti informatici.
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