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Quando si perde il diritto all’assegno di mantenimento

Assegno di mantenimento dei figli, del coniuge separato e del coniuge divorziato. Quando si perde il diritto e quando cessa il rispettivo obbligo di corresponsione.
del 17/12/18 -

Il mantenimento dei figli è per ovvie ragioni, meno “elastico” del rispettivo obbligo nei confronti del coniuge. L’obbligo di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio permane infatti, per espressa previsione del legislatore (Art. 6 legge 1 dicembre 1970, n. 898), anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o entrambi i genitori fino al raggiungimento dell’autosufficienza economica. Ciò significa che, indipendentemente dal fatto che il figlio abbia raggiunto la maggiore età o abbia terminato il proprio percorso educativo/formativo, i genitori (anche ovviamente quello affidatario) dovranno continuare a mantenerlo fino a quando non sarà in grado di farlo esclusivamente con i propri mezzi ed in maniera proporzionata alla propria professionalità.

l giudice, al momento della pronuncia della separazione stabilisce, a carico del coniuge più abbiente, l’obbligo di versare quanto necessario al mantenimento del coniuge che non abbia adeguati redditi propri. Eccezione a questa regola si ha quando la separazione sia stata pronunciata con addebito, ciò significa che il coniuge che con il proprio comportamento abbia causato la separazione perde il diritto all’assegno di mantenimento. 

La Corte di Cassazione ha da tempo sancito il principio secondo cui tale circostanza fa cessare ogni legame con l’ex coniuge e, di conseguenza, il diritto a percepire l’assegno di mantenimento. Tale situazione può essere provata dal coniuge obbligato dimostrando che l’ex coniuge ed il nuovo compagno vivono sotto lo stesso tetto, ma anche attraverso conseguenze sintomatiche della convivenza, come ad esempio l’arrivo di un figlio.

Ad esempio, se il coniuge obbligato instaura una convivenza, si risposa o mette al mondo un figlio, certamente le sue condizioni economiche muteranno e in ragione di ciò diminuiranno le risorse disponibili per provvedere al mantenimento dell’ex coniuge. Anche in questo caso, dunque, sarà necessario rivolgersi al giudice al fine di rivedere l’importo dell’assegno o annullarlo.
È bene precisare, però, che tale possibilità viene meno quando la creazione di una nuova famiglia sia circostanza del tutto irrilevante per la condizione reddituale dell’obbligato, ciò avviene quando, ad esempio, i redditi dello stesso siano sufficienti a provvedere al fabbisogno della nuova famiglia, pur continuando a contribuire al mantenimento dell’ex coniuge.

Sintesi dell’articolo pubblicato sul sito laleggepertutti.it redatto dalla Dott.ssa Elena Romeo



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