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Riflessioni in merito alla normativa sullo smart working

Con l’approvazione da parte del Senato del DDL sul lavoro agile (meglio conosciuto come smart working), il nostro legislatore ha cercato di introdurre una normativa in materia di lavoro che sia più in linea con i tempi moderni.
del 29/05/17 -

Lo smart working è definito dall’art. 15 del disegno di legge, richiamato come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro.
Il disegno di legge si inserisce in una tendenza generale all'alleggerimento della normativa sul lavoro subordinato, visto il sostanziale fallimento delle politiche di flessibilità adottate a partire dal 2003 (che hanno visto la proliferazione di contratti di lavoro speciali, spesso utilizzati per mascherare rapporti in realtà totalmente subordinati).

L'art. 17 del Disegno di legge, in tema di trattamento economico, prevede il diritto del “lavoratore agile” a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell’azienda.

Dal punto di vista pratico, per le imprese che volessero assumere gli “smart worker”, vi è la necessità di redigere per iscritto il contratto di lavoro individuale che dovrà contenere:

.la disciplina specifica dell’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali;
.le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro (ossia le modalità con le quali il datore di lavoro impartirà istruzioni e direttive al lavoratore);
.le regole concernenti gli strumenti utilizzati dal lavoratore (della cui sicurezza e buon funzionamento il datore di lavoro sarebbe pur sempre responsabile);
.i tempi di riposo del lavoratore;
.le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

La normativa, per come redatta, costituisce certamente un notevole passo in avanti per la struttura del diritto del lavoro italiano.



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