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Risarcimento del danno nell’infortunistica stradale

28/11/17

L’attività del professionista legale in materia di risarcimento danni

FotoIl  professionista  (avvocato  o  patrocinatore  stragiudiziale)  esperto di infortunistica, ha il compito di mettere al servizio del soggetto che è rimasto vittima di un incidente (stradale e non solo) le sue competenze, al fine di identificare e documentare l’an e il quantum debeatur, ovvero se sia dovuto un risarcimento e a quanto ammonti l’importo di volta in volta ragionevolmente ottenibile.
Con particolare riguardo al risarcimento dei danni occorsi in seguito a  incidenti  stradali, il nostro  ordinamento  prevede  uno  specifico  iter  procedurale:  prima  di consentire l’accesso alle aule di giustizia, la legge impone di instaurare un preliminare tentativo bonario di risoluzione della controversia con la compagnia di assicurazioni. 
Si parla, con preciso riferimento a tale fase, di ambito stragiudiziale (dal latino extra judicialem ovvero “fuori dal processo giudiziale”).

1. Nel caso si applichi la procedura di cui all’articolo 148, l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148.

2.  Nel  caso  in  cui  si  applichi  la  procedura  di  cui  all’articolo  149  l’azione  per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per  conoscenza  all’impresa  di  assicurazione  dell’altro  veicolo  coinvolto,  avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.

Sintesi di un articolo proposto su questo sito: https://www.diritto.it/risarcimento-del-danno-nellinfortunistica-stradale/



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