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Prevenzione incendi nelle strutture ricettive

29/10/20

Come in tutte le attività ricettive e di divertimento, laddove le persone si trovano in uno stato di rilassatezza, accade infatti che psicologicamente si riduca la percezione del pericolo.

FotoLa sicurezza antincendio nelle strutture ricettive, siano essi alberghi, hotel, motel, campeggi, b&b o case vacanze, è argomento particolarmente delicato. Come in tutte le attività ricettive e di divertimento, laddove le persone si trovano in uno stato di rilassatezza, accade infatti che psicologicamente si riduca la percezione del pericolo, sia che si occupino le strutture per vacanza, sia che si stia lavorando.

Si tratta della percezione, ovviamente errata, che ci si trovi in quel determinato posto solo per divertirsi, per stare bene, per conoscere persone nuove, per essere ristorati e non per essere esposti al pericolo. Accade poi che si sottovalutino i segnali di allarme e soprattutto ci si trovi in una situazione di riposo, non di veglia, e di intimità. Tutti questi fattori concorrono a rendere particolarmente lunghi i tempi di reazione agli allarmi delle persone e quindi il tempo che intercorre tra la rivelazione dell’incendio, l’attivazione dei sistemi di allarme e l’inizio delle operazioni di esodo si dilata. Statisticamente tali tempi sono addirittura di alcune decine di minuti. Sono tempi insostenibili, che verosimilmente possono far avere esperienza diretta dell’incendio agli occupanti - con conseguenze, nei peggiori dei casi, letali.

Tante piccole realtà...

Ci sono poi delle nuove realtà ricettive che sfuggono da un punto di vista amministrativo al controllo di prevenzione incendi, perché di piccole dimensioni, come ad esempio gli ex appartamenti riconvertiti in B&B, magari a conduzione familiare e che godono tra l’altro di una serie di semplificazioni in fase di start-up proprio per la loro natura. Una semplificazione in assenza di dipendenti e l’esenzione al DL 81 per esempio, e quindi nessun documento di valutazione del rischio, con particolare riferimento a quello incendio. Sicuramente queste realtà offrono possibilità di lavoro, di ricettività, di riqualificazione degli immobili e di impulso al turismo anche in città che non sono tradizionalmente votate allo stesso. Ma accade che nello stesso edificio coesistano diverse micro attività ricettive di questo tipo. Addirittura l’intero palazzo può essere costellato da queste attività.

...fanno una realtà grande

Nella sostanza ci troviamo davanti ad una grande struttura ricettiva, che dovrebbe quindi essere sottoposta al controllo di prevenzione incendi. Nella forma, invece, coesistono tante piccole strutture il cui il controllo non è obbligatorio e quindi nessun impianto di rivelazione, nessuna protezione delle vie di esodo, mancanza dei percorsi di fuga alternativi con spesso un’unica scala (la stessa per il normale accesso) che, se inibita perché piena di fumo derivato da un incendio ad un piano, elimina completamente la possibilità di fuga da qualsiasi piano superiore. E ancora: assenza di compartimentazione che può provocare la propagazione dell’incendio tra i piani ed infine, ma non certo per importanza nessun prodotto di tipo non propagante l’incendio (tendaggi, rivestimenti, moquettes, materassi ecc. ecc.). Sono assolutamente certo che a tanti è capitato di soggiornare in strutture di questo tipo.

SOS amministratore

Si equipara quindi una grande struttura ricettiva di fatto, ma non di diritto, ad un edificio di civile abitazione, con la differenza che la frequentazione è saltuaria, differenziata per cultura ceto, provenienza ecc. ecc. Credo sia il caso che l’associazione degli amministratori di condominio si faccia parte diligente nel gestire questa situazione complessa, soprattutto per il fatto che, essendo loro stessi i responsabili anche della sicurezza degli immobili che amministrano, un evento incidentale li porrebbe in una situazione infelice.

Ristoranti, luoghi di culto

E i ristoranti? I luoghi di culto? Nei primi il rischio incendio non è trascurabile, ma non rientrano nelle attività soggette al controllo di prevenzione incendi indipendentemente dalle dimensioni: anche questa questione non impone sufficiente cautela. Applicare “solo” il DM 10/3/98, ossia i soli criteri di sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro a tutela dei lavoratori, è a mio avviso riduttivo, quanto meno per i centri di ristorazione che coprono diverse centinaia di ospiti. Per i luoghi di culto, non è poi previsto alcun tipo di cautela ed anche in questo caso non mi trovo in linea. E’ vero che la statistica è dalla parte del legislatore, ma è altrettanto vero che il rischio rimane e mitigarlo anche con semplici misure sarebbe auspicabile.

Contributo per secsolution magazine a cura di: Antonino Panìco - Ingegnere esperto in materia di prevenzione incendi, di impianti di estinzione e di ingegneria della sicurezza antincendio. Formatore Ethos Academy



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