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Separazione con addebito: facciamo chiarezza

Quando una coppia di coniugi decide di separarsi, è difficile che restino in buoni rapporti: le motivazioni possono essere davvero tantissime. La separazione personale può essere con addebito o senza addebito.
del 13/01/20 -

La separazione con addebito viene pronunciata dal Tribunale, a seguito dell’accertamento del fatto che la fine dell’unione coniugale è stata cagionata da uno dei coniugi con un comportamento, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Il comportamento che determina il sorgere della responsabilità deve consistere nella violazione di uno o più doveri coniugali (di collaborazione nell’interesse del nucleo familiare, di fedeltà, di coabitazione, etc.).

L’orientamento giurisprudenziale è concorde nel ritenere che, ai fini dell’addebito in capo ad un solo coniuge, è necessario che la violazione dei doveri coniugali sia antecedente alla proposizione dell’istanza di separazione e sussista un rapporto di causa-effetto tra la sopravvenuta intollerabilità nella prosecuzione della convivenza coniugale e la violazione stessa.
Pertanto, in caso di tradimento, l’infedeltà deve essere la causa della crisi coniugale e non il suo effetto.
Al fine di individuare eventuali situazioni di reazioni rispetto a negligenze dell’altro coniuge, il comportamento di ciascuna delle parti deve essere valutato in raffronto con quello dell’altro.

La giurisprudenza è concorde sul fatto che l’addebito della separazione non può essere chiesto né nell’ambito della separazione mediante negoziazione assistita né nell’ambito di un accordo di separazione consensuale.
L’addebito della separazione si ha quando il giudice accerta che uno dei coniugi (ma anche entrambi) ha violato uno o più doveri coniugali.
È necessario dare la prova che il tradimento o la relazione adulterina hanno cagionato la crisi del rapporto tra i due coniugi.
Spetterà al legale raccogliere in modo certosino tutti gli elementi e i mezzi di prova per dimostrare che la relazione adulterina ha guastato il matrimonio.

La pronuncia della separazione con addebito non esclude la possibilità di chiedere anche il risarcimento dei danni subiti.
I comportamenti contrari ai doveri matrimoniali producono un danno ingiusto e, dunque, risarcibile in base ai principi della responsabilità civile.
Ciò può integrare gli estremi dell’illecito civile e dar luogo ad un’azione autonoma volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 cod. civ. (cfr. Cass. Civile, 15 Settembre 2011, Sent. n. 18853).

Sintesi articolo pubblicata sul sito avvocatodirittodifamiglia.it



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