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Separazione e divorzio: affido condiviso, affido congiunto, diritti genitore non collocatario

09/01/20

Come funzionano l’affido congiunto e l’affido condiviso? Quali sono i diritti spettanti al genitore non collocatario? In sede di separazione e divorzio la normativa vigente propone l’opzione tra affido condiviso ed esclusivo, e a partire dal 2006, sono stati superati l’affidamento alternato e quello congiunto.

FotoIn sede di separazione, ai sensi dell’art. 337 ter Codice Civile, i minori hanno diritto a ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi i genitori, a mantenere un rapporto di equilibrio continuativo con ciascuno e a conservare rapporti con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Ben si comprende che la normativa vigente miri a porre massima attenzione alla rilevanza dei bambini di minore età all’interno di un contesto familiare in crisi.
In caso di affido condiviso, il giudice deve determinare le modalità e le tempistiche della permanenza del figlio minore presso ciascun genitore.

In caso di collocamento di un minore a settimane alterne presso ciascun genitore, il Giudice può eliminare l’assegno di mantenimento a carico di uno dei genitori e stabilire un contributo diretto volto al mantenimento del figlio.
Per quanto concerne poi l’attribuzione della casa familiare, il Giudice deve tenere conto dell’interesse dei figli minori e dei tempi di permanenza dei minori presso l’uno e l’altro genitore.
In buona sostanza, in caso di separazione e di divorzio, il Tribunale può optare per l’affido condiviso dei figli minori che rappresenta la regola.

Nella prassi molti genitori non collocatari cercano di avere con sé i figli minori per il maggiore tempo possibile, i quali sono sottoposti a continui spostamenti.
Ciò può arrecare non pochi disagi che impattano sulla difficoltà di concentrazione e sulla scarsa performance scolastica.
Molto interessante è la pronuncia della Corte d’appello di Catania del 7 marzo 2012, secondo cui non è conforme all’interesse del minore “una statuizione che dividendo i detti tempi tra i due genitori in rigida quota matematica costringe la prole, nella migliore delle ipotesi, a disturbanti pellegrinaggi che, a causa della loro insistita reiterazione e della brevità della durata, impediscono alla stessa il necessario radicamento abitativo”.

Sintesi articolo pubblicato sul sito avvocatodirittodifamiglia.it



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