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Si separa anche chi non ha reddito

La separazione (consensuale o giudiziaria che sia) è un diritto, e come tale deve essere esercitato da tutti ed in qualsiasi momento; pertanto, la mancanza di reddito, e quindi l’impossibilità di rivolgersi ad un legale per intraprendere una separazione, non può essere considerato un impedimento.
del 18/07/16 -

La separazione (consensuale o giudiziaria che sia) è un diritto, e come tale deve essere esercitato da tutti ed in qualsiasi momento; pertanto, la mancanza di reddito, e quindi l’impossibilità di rivolgersi ad un legale per intraprendere una separazione, non può essere considerato un impedimento. Infatti, anche per chi voglia separarsi, e quindi intraprendere un’azione giudiziaria dinanzi al Tribunale, esiste il gratuito patrocinio, che e’ un beneficio previsto dalla nostra Costituzione (art. 24 Cost.).

Tutti, infatti, devono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. E sono assicurati ai non abbienti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione con appositi istituti. Ossia il cosiddetto “patrocinio a spese dello Stato”, che consenti di fornire assistenza legale gratuita a chi non è in grado di sostenere le relative spese legali.

Il diritto di difesa è considerato dal nostro ordinamento giuridico un diritto universalmente riconosciuto, indipendentemente dalla nazionalità dell’interessato o dal reddito conseguito. Per rendere effettivo questo principio, la legge italiana ha istituito il patrocinio a spese dello Stato, che consente alle persone che non hanno risorse finanziarie sufficienti per pagarsi un avvocato, di usufruire ugualmente dell’assistenza legale.

L’onorario e le spese spettanti al legale, e le spese processuali, infatti, verranno liquidati dal giudice al termine del processo e pagati dallo Stato. Possono dunque accedere all’istituto i cittadini italiani, quelli comunitari e quelli provenienti da Paesi extra Ue. Per poter accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato la condizione necessaria e preliminare è la capacità reddituale dell’istante: il tetto massimo indicato dalla legge è attualmente di euro 11.528,41.

Nel computo del reddito, confluiscono tutte le forme e le fonti di sostentamento, nonché i redditi dei familiari conviventi con colui che intenda essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, salvo che non si tratti di vertenza nei confronti di uno di essi.
La situazione economico-reddituale del beneficiario, deve persistere anche in costanza di giudizio, salvo il diritto di rivalsa dell’Erario per le spese sostenute, e di conseguente facoltà di ripetizione nei confronti dell’ammesso al patrocinio gratuito qualora le condizioni economiche
dell’ammesso al beneficio dovessero subire in intinere degli incrementi.

In caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, il richiedente è esposto a gravi responsabilità penali, sanzionate anche con la reclusione (da 1 a 6 anni e otto mesi) e con multa da Euro 309,87 a Euro1.549,37.
Il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio consente al cittadino di agire e resistere in giudizio in ogni grado e fase del processo, ivi incluso il giudizio di legittimità dinanzi la Corte di Cassazione.
I moduli per le domande sono disponibili presso le stesse Segreterie del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. La domanda deve essere presentata personalmente dall’interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Accertata la sussistenza dei requisiti del reddito e della non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere in giudizio, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della domanda, il Consiglio competente decide sull’istanza, dandone contestuale comunicazione al destinatario e all’Agenzia delle Entrate, per gli accertamenti e i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dall’ammesso al beneficio.

Naturalmente è sempre la parte che designa liberamente e discrezionalmente il proprio difensore, scegliendolo nell’ambito di un elenco ad hoc , custodito presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati territoriale, nel quale sono iscritti gli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Alla luce di questa realtà, pertanto, le persone che vivono un disagio psico-fisico nei confronti della vita coniugale, che non dicano più che il loro impedimento consiste nell’impossibilità di rivolgersi ad un legale. E questa opportunità, è più che mai indispensabile ed importante, soprattutto in tema di separazione matrimoniale. Infatti, atteso che esistono due tipi di separazione, quella consensuale e quella giudiziale, è pacifico che le persone (per lo più donne) che decidono di porre fine al matrimonio, per impossibilità di convivenza, o per altri gravi e comprovati motivi, se si trova in una situazione di soggezione economica, e se il coniuge è contrario a tale separazione, appare come non mai utile la possibilità prevista e contemplata dal nostro ordinamento, di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per chiedere ed ottenere la sospirata separazione, anche e soprattutto contro la volontà dell’altro coniuge.

Pertanto, grazie al “patrocinio a spese dello Stato”, coloro che non dispongono di liquidità ed indipendenza economica, dovendo optare necessariamente per una separazione giudiziale, non hanno altra possibilità che rivolgersi ad un legale per presentare il proprio ricorso di separazione giudiziale.
Tale ricorso ha dei costi di giustizia, e degli onorari a favore del difensore di fiducia, per cui grazie a questo democratico istituto, nessuno sarà prigioniero di nessuno, e tutti saranno liberi di difendersi ma anche di separarsi giudizialmente. Può sembrare scontato, ma in realtà e purtroppo, ancora molte persone ignorano di avere la possibilità di essere assistiti gratuitamente, ed infatti, scartano la possibilità di ricorrere in giudizio e quindi di separarsi, non godendo di autonomia economica; oppure poiché l’altro coniuge è ricco economicamente o “potente”, ritengono che non essendolo altrettanto è inutile o impossibile difendersi o chiedere la separazione o il divorzio; per molte persone, infatti, la Giustizia viene ancora vista come inaccessibile per chi è nullatenente o impedito. Parlarne, rimarcarlo, non costa nulla!

MariaGrazia Siciliano

(A cura di Ass.Liberass)



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