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Sicurezza nei cantieri

09/04/18

In questo articolo parleremo dei dispositivi per la protezione dei lavoratori. La normativa, le misure per la prevenzione dei rischi e la pianificazione dei DPI e dei DPC I cantieri edili rappresentano, dal punto di vista statistico, il luogo lavorativo dove risulta più facile incorrere in eventi accidentali, considerando sia rischi legati al luogo di lavoro sia alle attrezzature utilizzate. Per garantire la sicurezza, la normativa vigente prescrive per prima cosa l’individuazione dei rischi presenti per i lavoratori e l'adozione di una serie di misure di protezione (sia individuale che collettiva) per eliminarli o ridurli.

FotoSicurezza nei cantieri
La sicurezza nell'ambito di luoghi di lavoro è normata dal Testo unico sulla sicurezza (Dlgs 81/2008); la parte relativa alle costruzioni, ovvero ai cantieri temporanei o mobili, è concentrata nel titolo IV e nei diversi allegati, di interesse specifico per i cantieri edili. Per cantieri temporanei o mobili si intendono il compleasso di quei luoghi in cui vengono svolti dei lavori edili o di ingegneria edile che riguardano la costruzione, la manutenzione, la riparazione, la demolizione, la conservazione, il risanamento, la ristrutturazione, la trasformazione e il rinnovamento di opere in muratura, in cemento, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le opere idrauliche. Il Testo Unico sulla sicurezza definisce i ruoli e le responsabilità che ha ogni attore del processo come il committente, il direttore lavori e il coordinatore della sicurezza.

i ruoli
In primis il datore di lavoro ha l’obbligo di redige per la pianificazione della sicurezza il Piano operativo di sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere interessato. Il coordinatore della sicurezza, invece, è una figura chiave che si trova nella posizione intermedia, tra il committente e il progettista, al quale spetta la prima e indispensabile pianificazione e organizzazione della sicurezza in cantiere. La figura si sdoppia in due funzioni, con ruoli distinti, che possono essere eventualmente ricoperti anche da due professionisti diversi: il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE).

Sicurezza in cantiere
L' esatta pianificazione della sicurezza necessita dell’elenco dell' insieme di attività volte all’esecuzione dell’opera e della preventiva determinazione dei soggetti che dovranno intervenire nel cantiere, con le modalità del loro avvicendamento e le eventuali interferenze lavorative. Ciascuna interferenza rilevata, attraverso le indagini che periodicamente si riterranno più opportune, dovrà essere valutata e di conseguenza andranno ricercate le migliori soluzioni tecnico-costruttive necessarie ad eliminare o ridurre con efficacia l’interferenza. La valutazione dei rischi specifici può essere eseguita in due modi: con un’analisi a posteriori o con una a priori. L’analisi a posteriori si riferisce a casi avvenuti nel passato e consente di individuare le cause dell'infortunio e di definire i provvedimenti del caso. L'analisi a priori viene condotta, invece, a partire da un possibile rischio connesso all'attività lavorativa (la caduta dall'alto di un lavoratore da un ponteggio), analizzando le possibili circostanze che possono determinarlo (assenza di protezioni collettive, assenza di protezioni individuali, inefficienza dei dispositivi di protezione, ecc.). Quest'ultimo tipo di analisi è quella solitamente adottata per il cantiere. I tipi di intervento che si possono attuare per salvaguardare la sicurezza di un ambiente lavorativo sono di due tipi: prevenzione, cioè la riduzione della probabilità che si verifichi l'evento che può produrre danno; protezione, ovvero la limitazione degli effetti negativi di un evento dannoso. Dopo l’individuazione e la stima di ciascun rischio, occorre individuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi da mettere in atto che possono consistere in: procedure organizzative e operative; misure tecniche di prevenzione e protezione collettiva; dotazione ed utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale; attività di informazione, di formazione e di addestramento dei lavoratori; aggiornamenti tecnologici. E’ necessario, allo scopo, redigere, almeno nelle linee generali, un regolamento di cantiere che preveda quali impianti e dispositivi di protezione collettiva (DPC) debbano essere presenti nelle varie fasi lavorative.

credit: Alessandra Marra



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