ECONOMIA e FINANZA
Articolo

Sicurezza sul lavoro, cosa è cambiato

11/04/19

Tutto ciò che riguarda i nuovi decreti sulla sicurezza lavoro.

Intensificare l’attività di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e inasprire le sanzioni per i datori di lavoro non in regola, è questo il perseguimento della legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) per favorire la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per contrastare il lavoro sommerso. Dal 1° gennaio 2019, infatti, sono aumentate del 10% tutte le sanzioni, amministrative o penali, previste dal TUSL (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) e del 20% le sanzioni per l’impiego di lavoratori senza la preventiva comunicazione al Centro per l’impiego, per la somministrazione irregolare di lavoro e in caso di inosservanza delle norme sull’orario di lavoro. Le maggiorazioni sono raddoppiate se il datore di lavoro è recidivo.

Maggiorazioni delle sanzioni
A partire dal 1° gennaio 2019, aumentano del 10%:
– gli importi dovuti per tutte le violazioni sanzionate in via amministrativa o penale dal D. Lgs. n. 81/2008.
Si ritiene però, che l’aumento non si applichi alla somma aggiuntiva di 2.000 o di 3.200 euro (a seconda delle ipotesi) prevista dall’art. 14, comma 2, lettera c), in caso di sospensione dell’attività imprenditoriale, in quanto, come chiarito più volte dallo stesso Ministero del Lavoro, non si tratta, nel caso di specie, di una sanzione amministrativa.
Le maggiorazioni sono raddoppiate se, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
Qui il Legislatore ha indicato il fatto che, nel triennio antecedente, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative, senza specificare che la maggiorazione scatta in presenza di una avvenuta definizione delle stesse in via amministrativa o giudiziaria.

Dove finiscono gli importi delle sanzioni maggiorate?
Con la sola eccezione di quelli irrogati dalle ASL in via amministrativa (art. 13, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008), essi sono convogliati verso l’erario per essere, poi, destinati all’incremento del Fondo risorse decentrate dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro per la valorizzazione del personale secondo criteri da definire in sede di contrattazione collettiva.
Esse serviranno anche ad incentivare l’attività di rappresentanza in giudizio dello stesso Ispettorato. Le risorse che affluiranno al Fondo non potranno superare il tetto dei 15 milioni di euro annui.

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Legge di Bilancio 2019 (comma 445 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145)
Art. 1 – Comma 445
445. Al fine di rafforzare l’attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fermo quanto previsto dai commi 300 e 344 del presente articolo:
a) l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con un incremento della dotazione organica, un contingente di personale prevalentemente ispettivo pari a 300 unità per l’anno 2019, a 300 unità per l’anno 2020 e a 330 unità per l’anno 2021. Conseguentemente, il Fondo risorse decentrate di cui all’articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali relativo al triennio 2016-2018 è integrato di euro 750.000 per l’anno 2019, di euro 1.500.000 per l’anno 2020 e di euro 2.325.000 annui a decorrere dall’anno 2021. All’articolo 14, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: « nel limite massimo di 10 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo di 13 milioni di euro annui ». L’Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze il numero delle unità da assumere e la relativa spesa. Ai relativi oneri, pari a euro 6.000.000 per l’anno 2019, a euro 24.000.000 per l’anno 2020 e a euro 37.000.000 annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo;

b) all’articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, le parole: «due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e 88 posizioni dirigenziali di livello non generale» sono sostituite dalle seguenti: «quattro posizioni di livello dirigenziale generale e 94 posizioni di livello non generale». In attuazione di quanto previsto dalla presente lettera, il direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro, con proprio decreto, provvede a modificare le disposizioni degli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 6 luglio 2016;

c) l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato all’assunzione delle unità dirigenziali non generali derivanti dalla modifica della dotazione organica prevista dalle disposizioni di cui alla lettera b), nonché, al fine di garantire una presenza continuativa dei responsabili di ciascuna struttura territoriale, di ulteriori 12 unità dirigenziali di livello non generale, anche mediante le procedure di cui all’articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Ai relativi oneri, pari a euro 2.783.000 annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo;

d) gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata:
1) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, all’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all’articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all’articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
2) del 10 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale;
3) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

e) le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Le maggiorazioni di cui alla presente lettera, nonché alla lettera d), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono destinate all’incremento del Fondo risorse decentrate dell’Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

f) le entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, sono destinate, entro il limite annuo di euro 800.000, a incrementare il Fondo risorse decentrate dell’Ispettorato nazionale del lavoro e a incentivare l’attività di rappresentanza in giudizio dello stesso Ispettorato;

g) le risorse che affluiscono al Fondo risorse decentrate ai sensi delle lettere d) ed e) non possono superare il limite di euro 15 milioni annui;

h) al fine di consentire una piena operatività dell’Ispettorato nazionale del lavoro, la disposizione di cui all’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applica al personale dell’Ispettorato, sino al 31 dicembre 2020, limitatamente alle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
"Fonte teknoring.com"



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