SOCIETA
Articolo

Sicurezza sul lavoro: il datore di lavoro deve mettere a disposizione del lavoratore macchinari di ultima generazione

28/02/12

Dopo l’ennesimo incidente sul luogo di lavoro la Corte sottolinea che è a carico del datore di lavoro uno specifico obbligo di predisporre le misure idonee a rendere l’attività lavorativa dei dipendenti, nel perseguimento del prioritario obiettivo del benessere del lavoratore.

In materia di sicurezza sul lavoro, l’imprenditore è tenuto a predisporre tutte le misure idonee a rendere sicuro l’espletamento dell’attività lavorativa dei dipendenti, controllando altresì l’osservanza da parte di questi delle norme vigenti e delle disposizioni e procedure aziendali di sicurezza. È quanto disposto dalla sentenza n. 6854 del 21 febbraio 2012, con cui la Cassazione ha confermato la condanna per omicidio colposo nei confronti di un datore di lavoro che aveva fatto impiegare, con esito letale, al proprio dipendente un mezzo da utilizzare in un percorso in salita benché privo di un dispositivo che ne garantisse il pronto ed automatico arresto qualora la leva del cambio fosse mandata in folle.

Il profilo di colpa mosso a carico del datore di lavoro è rappresentato dal fatto di aver messo a disposizione del dipendente un macchinario antiquato in luogo di un mezzo meccanico di tipo più moderno dotato di un sistema frenante idraulico in grado di bloccarlo immediatamente ove, in un percorso inclinato, dovesse verificarsi, per una qualunque ragione (rottura meccanica od erronea manovra del conducente), l’improvviso scollegamento della trasmissione dal motore con messa in folle del mezzo, come di fatto si è verificato nel caso concreto.

La Corte sottolinea che è a carico del datore di lavoro, ai sensi della normativa di cui al D.P.R. 547/1955 e di quella generale in materia di sicurezza aziendale (ex D.Lgs. 626/1994, ora D.Lgs. 81/2008), ed anche in riferimento alla norma cd. «di chiusura del sistema» ex art. 2087 c.c., uno specifico obbligo di predisporre le misure idonee a rendere sicuro l’espletamento dell’attività lavorativa dei dipendenti, nel perseguimento del prioritario obiettivo del benessere del lavoratore.

L’art. 2087 c.c. è cristallino nell’intimare al datore di lavoro un impegno per la sicurezza del lavoratore, calibrato in relazione alla particolarità del lavoro, all’esperienza e alla tecnica. La norma esprime il principio cardine dell’intero sistema preventivo, vale a dire quello della «massima sicurezza tecnologicamente fattibile». In base a tale principio la migliore tutela della sicurezza dei lavoratori, con conseguente riduzione al minimo dei rischi connessi all’attività espletata, deve avvenire, oltre che organizzando l’attività lavorativa sulla base dell’esperienza accumulata nel tempo ovvero con l’adozione di opportune procedure di lavoro o istruzioni specifiche, anche con l’adozione dei migliori accorgimenti tecnici conformi alla più avanzata conoscenza tecnico-scientifica. L’imprenditore, dunque, deve essere sempre informato sulla migliore tecnologia possibile e deve mettere a disposizione dei lavoratori macchinari di ultima generazione.

L’attività svolta in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è di fondamentale importanza nell’individuare le condizioni idonee al fine di prevenire infortuni di diverse entità: Sapra Sanità è da sempre in prima linea sul fronte della prevenzione.



Licenza di distribuzione:
INFORMAZIONI SULLA PUBBLICAZIONE
Atlantide Audiovisivi srl
Responsabile account:
Matilde Bandera (Addetta Stampa)
Contatti e maggiori informazioni
Vedi altre pubblicazioni di questo utente
RSS di questo utente
© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo? Contatta il responsabile o Leggi come procedere