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Straining: ultime sentenze

Cos’è lo straining e come si distingue dal mobbing; condotte datoriali ostili e discriminatorie; lesione dei diritti fondamentali del dipendente; stress e frustrazione del lavoratore; nozione medico-legale dello straining; risarcibilità del danno da straining.
del 08/04/19 -

Lo straining è costituito da condotte datoriali che ledono i diritti fondamentali del dipendente e consistono nell’adozione di condizioni lavorative “stressogene” e che per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto possono determinare la sussistenza di un più tenute danno a fronte di condotte datoriali non sorrette da un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi o comunque a configurare una condotta di “mobbing”.

La condotta di straining consiste in una situazione lavorativa conflittuale di stress forzato provocato appositamente ai danni della vittima con condotte di ostilità o discriminazione, le quali però a differenza del mobbing, sono limitate nel numero e/o distanziate nel tempo. Costituiscono parametri di riconoscimento dello straining: l’ambiente lavorativo, la frequenza e la durata dell’azione ostile, l’appartenenza delle azioni subite ad una delle categorie tipizzate dalla scienza, la posizione di costante inferiorità percepita come permanente.

Le nozioni di mobbing e straining hanno natura medico-legale e non rivestono autonoma rilevanza ai fini giuridici. In sostanza servono soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l’art. 2087 c.c. e con la normativa in materia di tutela della salutenegli ambienti di lavoro.

In tema di risarcimento del danno alla salute del lavoratore, la relativa domanda va accolta qualora, sussistendo il nesso causale tra l’attività di straining ed il suddetto danno, risulti che il datore di lavoro ha consentito, in violazione dell’art. 2087 c.c., che venissero attuate condotte riconducibili al concetto stesso di straining: situazione di stress forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima si trova per una durata costante in persistente inferiorità rispetto alla persona che attua sempre in maniera discriminante lo straining.

Sintesi dell’articolo pubblicato sul sito laleggepertutti.it



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