Suggerimenti per chi fa e-commerce

Fare e-commerce non è solo avere una bella vetrina virtuale che attiri l'attenzione degli utenti, ci sono anche delle normative da rispettare. Vediamo brevemente in questo articolo quali sono i doveri di chi apre una vetrina sul web.
del 03/11/15 -

Di articoli sull'argomento e-commerce ne ho già scritti diversi, ma quest'oggi non voglio elencare gli ennesimi suggerimenti per avere successo nella vendita su internet o argomentazioni similari. Vorrei focalizzare maggiormente l'attenzione su quello che è l'aspetto legislativo, in particolare su alcuni riferimenti normativi che è utile sapere.

In Italia il commercio elettronico è regolamentato dal D. Lgs. 114 del 1998, dalla direttiva 2000/31/CE (direttiva sul commercio elettronico), dal D. Lgs. 70 del 2003, dall'art. 1341-1342 c.c. e dal D. Lgs. 206 del 205 (codice del consumo).

In particolare l'art. 18 del D. Lgs. 114/1998 impone una serie di adempimenti preliminari per chi vuole intraprendere il commercio elettronico:

- Comunicazione al comune
- Indicazione di partita IVA
- Dati identificativi ISP

Detto questo il passo successivo è la definizione dei contenuti che un sito di commercio elettronico dovrà avere:
- Chi vende
- Cosa vende
- Come viene venduto
- Il prezzo degli articoli

Tutto questo, oltre che essere indicato nelle pagine del sito internet, deve anche essere riportato nelle condizioni generali di contratto.

Affinché il nostro e-commerce abbia un aspetto professionale, infonda fiducia agli acquirenti, e soprattutto faciliti il processo di acquisto, è opportuno indicare in maniera semplice ed esaustiva le condizioni generali di vendita.

Condizioni contrattuali difficili da raggiungere o troppo lunghe, sono sinonimo di poca affidabilità del negozio.

Un altro aspetto da conoscere per chi fa e-commerce è la clausola riguardante il diritto di recesso. Qualunque disposizione contrattuale che sancisca una limitazione o esclusione di tale diritto nei confronti del consumatore è nulla. Il consumatore è sempre ritenuto la parte debole dal legislatore per cui su tale fronte avrà sempre ragione qualora eserciti tale diritto nei modi e nei tempi stabiliti.

Il consiglio è quello di non perdere tempo a scrivere parti contrattuali complicate che alla fine dei fatti non hanno alcun valore.

Stesso discorso vale, ad esempio, per il foro di competenza. Spesso si leggono contratti B2C in cui si specifica che il foro di competenza in caso di controversia sarà quello dell'azienda e non del consumatore. Nulla di più falso. Anche in questo caso il legislatore favorirà la parte debole ossia il consumatore. Per cui ogni tentativo limitativo in tal senso sarà completamente superfluo come il precedente.

Detti sinteticamente quelli che sono gli aspetti legislativi, purtroppo troppo spesso sono sottovalutati, per il cui approfondimento è meglio affidarsi alla consulenza di un legale che è sicuramente più competente di un tecnico informatico come lo sono io, occorre che le aziende che decidono di avviare il loro e-commerce, si rendano conto che un negozio online, quindi virtuale, non è per nulla diverso da un negozio tradizionale. Il negozio online ha ancor più bisogno di essere aggiornato per apparire sempre fresco ed invitante.

Chi ha esperienza nella vendita in negozio sa che la vetrina è lo strumento di comunicazione più importante che fa propendere il potenziale acquirente se acquistare o meno.

Lo stesso vale a maggior ragione per la vetrina online: più bella è nella grafica, nella disposizione dei prodotti, nella qualità delle immagini abbinate ai prodotti, cosa fondamentale perché qui, a differenza della realtà non si ha modo di toccarli con mano, più novità ha, più commenti sui prodotti ci sono e più tutto questo creerà l'atmosfera giusta per un e-commerce di successo.

Siete quindi pronti ad iniziare la vostra avventura nella vendita on-line? Sì? Allora non esitate a contattarmi per il vostro progetto web!!!



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