ECONOMIA e FINANZA
Comunicato Stampa

Tutte le fideiussioni bancarie sono nulle

24/05/19

Molti imprenditori sanno perfettamente che servono fideiussioni bancarie per fare investimenti, ecco la novità giuridica che potrebbe cambiare le dinamiche aziendali in positivo

FotoMolti imprenditori sanno perfettamente che servono fideiussioni bancarie per fare investimenti, ecco la novità giuridica che potrebbe cambiare le dinamiche aziendali in positivo

Con l’ordinanza n. 29810 del dicembre 2017 la Sezione Prima della Corte di Cassazione ha sancito per la prima volta la nullità delle fideiussioni bancarie attive rilasciate su moduli conformi alle Condizioni generali per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie[1], per violazione dell’art. 2 della legge 287 del 1990.

In particolare, è stato chiarito che la nullità dei contratti fideiussori “a valle”, ai sensi della legge cd. antitrust, discenderebbe direttamente dalla nullità comminata nei confronti dell’intesa “a monte”. Per meglio comprendere la portata innovativa di questo dictum è necessario ripercorrere le principali fasi del dibattito che ha visto gli interpreti confrontarsi sul tema.

Per lungo tempo si è ritenuto che la censura dell’intesa non producesse effetti diversi dalla nullità dell’intesa stessa. Ciò perché l’art. 2 comma 3 della legge antitrust afferma che le intese sono nulle ad ogni effetto, senza, peraltro, accennare alla sorte dei contratti eventualmente conclusi in attuazione dell’intesa.

Del resto, anche a parere della Commissione Europea “non vi è alcuna base giuridica nel regolamento n. 17/62 per affermare che la nullità delle intese anticoncorrenziali a monte comporti automaticamente una nullità e per di più una nullità di diritto nazionale dei contratti, o di alcune clausole di questi, stipulati tra le imprese partecipanti all’intesa con i propri clienti in applicazione dell’intesa stessa”. In altra occasione, la Commissione Europea ha anche affermato che i contratti stipulati a seguito di un’intesa vietata “non rientrano nel campo d’applicazione dell’art 85 del Trattato (ora art. 101 TFUE) unicamente a causa dei loro collegamenti con gli accordi orizzontali restrittivi”.
La soluzione che riconosce il prodursi di effetti anche sul contratto a valle rende necessario determinare la natura di queste conseguenze: se siano, cioè, soltanto risarcitorie o tali da determinare l’inefficacia/invalidità del contratto stipulato in attuazione dell’intesa contra legem. La Cassazione ha finalmente risolto questo interrogativo.

Chi volesse controllare la propria fideiussione rilasciata alla Banca, vedrà che nel 99% dei casi presenta queste tre diciture o almeno unadi queste.
L’art. 2 della normativa antitrust sanziona con la nullità le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale.
L’uniformità del testo delle fideiussioni utilizzato dalle banche viola infatti il diritto del cliente ad una scelta effettiva tra prodotti –contratti di fideiussione- concorrenti.
Dalla nullità delle intese deriva la nullità dei contratti che danno attuazione alle intese, ossia la nullità dei contratti di fideiussione che contengano queste clausole.
Alla luce del provvedimento della Banca d’Italia sono senz’altro nulle le fideiussioni che contengono ancora tali clausole anche successivamente all’emanazione del suddetto provvedimento. Ma la forza dirompente della sentenza è che potrebbero essere dichiarate nulle anche le fideiussioni stipulate prima del 2005. Infatti la Corte si esprime dicendo che non importa se ce siamo accorti nel 2005, se i contratti costituiscono lo sbocco sul mercato di un’ intesa illecita e sono essenziali a realizzarne gli effetti, possono essere dichiarati nulli anche se firmati prima del divieto del 2005.
Nella sostanza, pertanto, il fideiussore, invocando la suddetta nullità, potrà opporsi ad ingiunzioni di pagamento, ad esecuzioni immobiliari, oltre a richiedere il risarcimento del danno da condotta illecita in aggiunta a quello derivante da illegittima segnalazione in Centrale rischi.
Inoltre, la Cassazione ha anche affermato che il firmatario può giovarsi della cosiddetta prova privilegiata, vale a dire che nel processo non è tenuto a provare la condotta anticoncorrenziale tra le Banche, ma può semplicemente produrre in causa l’accertamento di Banca d’Italia, sufficiente a dimostrare il fondamento della nullità.

Sono moltissime le sentenze che si susseguono quasi quotidianamente dove i Tribunali italiani continuano a decretare la nullità delle fideiussioni bancarie , un motivo in più per verificare quanto tutti abbiamo sottoscritto...

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