Un nuovo tentativo per arginare il market abuse

Il nuovo Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 (il “Regolamento”) introduce una nuova disciplina dei market abuse, sostituendo l’apparato normativo introdotto dalla precedente Direttiva 2003/6/CE.
del 29/11/16 -

Tra le novità principali vi è, sicuramente, l’estensione della nozione di informazione privilegiata: da un lato il Legislatore comunitario ha ampliato l’ambito soggettivo comprendendo anche gli strumenti finanziari negoziati su mercati qualificati dalla disciplina MiFID, nonché gli strumenti finanziari negoziati sugli Organised Trading Facility (OTF); dall’altro, ha ricondotto nella nozione stessa anche le informazioni relative a fattispecie a formazione progressiva (c.d. “processo prolungato”). Tali modifiche rispondono all’esigenza di individuare, preventivamente, le aree operative che possano dar luogo ad informazioni potenzialmente sensibili e, conseguentemente, di monitorarne l’evoluzione con significativo anticipo rispetto alla formale approvazione.

Giusta l’estensione della nozione di informazione privilegiata, il Regolamento ha introdotto delle ipotesi di condotte nelle quali l’utilizzo delle informazioni privilegiate non è da considerarsi illegittimo (articolo 9 Regolamento). Emblematico, in tal senso, è il chiarimento relativo alla posizione dell’ente come “insider di se stesso” che non costituisce di per sé utilizzo di informazioni privilegiate.

Di rilevo è, altresì, la disciplina relativa al cd. market sounding che pone in capo ai soggetti, che conducono un sondaggio di mercato, oneri informativi nei confronti dei destinatari del sondaggio stesso – circa il vietato utilizzo delle informazioni di cui entrino in possesso – nonché obblighi relativi alla conservazione di tutte le decisioni e i passaggi compiuti.

È opportuno, infine, soffermarsi sulle disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 del Regolamento.

L’articolo 17, in combinato disposto con l’articolo 7, anticipa, al momento della nascita dell’informazione privilegiata, l’obbligo di comunicazione della stessa al pubblico; attribuendo rilevanza anche al c.d. rumor, se “sufficientemente accurato”. Resta ferma la possibilità di posticipare tale obbligo informativo al ricorrere delle condizioni previste al paragrafo 4.

Il Legislatore comunitario procede poi ad un’implementazione della disciplina relativa al c.d. registro insider, regolandone la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione da parte degli emittenti (articolo 18).

Infine, l’articolo 19 regolamenta compiutamente le operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro “strettamente associate”, ponendo in capo agli stessi uno stringente obbligo di notifica – nei confronti degli emittenti e delle Autorità compenti – relativo ad operazioni condotte su strumenti collegati agli emittenti per i quali operano. Questi ultimi, a loro volta, devono darne comunicazione al pubblico e devono redigere l’elenco di tutti coloro i quali esercitano funzioni “di amministrazione, di controllo o di direzione”, nonché delle persone a loro “strettamente associate”.

Appare, a questo punto, evidente l’intentio del Legislatore comunitario il quale, nel tentativo di arginare il reato di market abuse, ha istituito un apparato normativo direttamente efficace in tutti gli stati membri dell’Unione Europea, volto a favorire un maggior grado di trasparenza e integrità dei mercati ed a rendere effettiva la parità di trattamento degli investitori all’interno dei mercati stessi.



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