SOCIETA
Comunicato Stampa

Una scuola in sicurezza

Il decreto legge 111 del 2021 contiene misure adeguate per il rientro in sicurezza degli alunni per il prossimo anno scolastico.

FotoIl decreto legge 111/2021 recante le misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attivitá scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti costituisce il riferimento per l’organizzazione delle attivitá educative e scolastiche in presenza ed in sicurezza, per il prossimo anno scolastico 2021/22.

Le misure previste nel decreto legge sono rivolte ai servizi educativi per l’infanzia ed all’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado. Le istituzioni prese in considerazione sono quelle statali, paritarie e non paritarie, compresi i CPIA ed i servizi educativi 0-3.

Il bilanciamento tra diritti costituzionali alla salute e all’istruzione non esclude la necessitá di eccezioni allo svolgimento in presenza delle attivita educative e scolastiche. Possono pertanto tornare a verificarsi condizioni sanitarie che impongono interventi di deroga alla scuola in presenza. In caso di insorgenza di nuovi focolai o di condizioni di elevata diffusione del virus Sars-cov2 o di sue varianti nella popolazione scolastica si dispone la sospensione dello svolgimento delle attività scolastica e didattica in presenza. In tale malaugurata ipotesi, per il tempo strettamente necessario, le istituzioni scolastiche assicureranno il diritto allo studio attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata. Tale didattica sarà anche la risposta all’eventuale quarantena disposta dalle autorità sanitarie competenti.

Impregiudicata comunque la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per attivitá educative per l’effettiva inclusione degli alunni con disabilitá e con bisogni educativi speciali.

Le misure di sicurezza da adottare per l’attività scolastica ed educativa in presenza sono:

- L’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni, soggetti con patologie o disabilitá incompatibili con il loro uso, svolgimento delle attivitá sportive.

- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

- Divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore ai 37,5°.

L’obbligo di utilizzo della mascherina riguarda i bambini dai 6 anni in su. Non pare quindi necessario, ascoltato il parere del CTS, l'utilizzo della mascherina nella scuola dell’infanzia anche per i piccoli che hanno compiuto 6 anni e invece pare necessario l’utilizzo nella scuola primaria anche per gli alunni che non hanno compiuto ancora 6 anni.

All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Ma chi ha sintomatologia respiratoria o stati febbrili superiore ai 37,5° dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilitá individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilitá genitoriale.

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza il decreto legge 111/2021 introduce anche la certificazione verde Covid-19 per tutto il personale scolastico. Tale certificazione è introdotta dal 1 settembre al 31 dicembre, quando termina lo stato di emergenza. La norma definisce al contempo un obbigo di possesso ed un dovere di esibizione della certificazione verde.

La certificazione verde costituisce una ulteriore misura di sicurezza ed è rilasciata nei seguenti casi:

- Aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni.

- Aver completato il ciclo vaccinale.

- Essere risultati negativi ad un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.

- Essere guariti dal Covid nei 6 mesi precedenti.

La verifica del possesso della certificazione verde viene effettuata dal dirigente scolastico o da una persona formalmente delegata a personale della scuola. La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici. Alla sanzione che incide sul rapporto di lavoro si somma dunque la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso e di esibizione. La mancata certificazione è qualificata come essenza ingiustificata e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, ne permanere a scuola.

Al quinto giorno di assenza ingiustificata decorre la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio solo una volta acquisito il possesso del certificato verde.

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