Via libera dal Senato alla legge sugli ECOREATI

Nella giornata di martedì il Senato ha finalmente approvato il Disegno di Legge n. 1345-B contenente “Disposizioni in materia di ambiente”. L’approvazione del Disegno di Legge è arrivata dopo un lungo e travagliato iter parlamentare, spinta dall’esigenza di dare risposta a quelle situazioni di forte impatto ed allarme sociale che hanno colpito il nostro Paese, quali i casi “Ilva” e “Terra dei Fuochi”. Il testo approvato mira quindi rafforzare il contrasto ai delitti contro l’ambiente ed inserisce nel Codice Penale un nuovo titolo (il Titolo VI-bis) dedicato ai delitti contro l’ambiente, all’interno del quale sono previste nuove fattispecie di reato: il delitto di inquinamento ambientale; il delitto di disastro ambientale, il delitto di traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività, il delitto di impedimento del controllo e il delitto di omessa bonifica.
del 21/05/15 -

"Lo Stato deve dare una risposta a chi minaccia l'ambiente e le generazioni attuali e future: la legge sui reati ambientali va a riempire una lacuna giuridica e rafforza gli strumenti per combattere illeciti e illegalità", ha dichiarato il presidente del senato Pietro Grasso.

Dopo anni di battaglie, i crimini contro l'ambiente non sono più contravvenzioni ma delitti. La quasi totalità degli illeciti penali contro l’ambiente in vigore fino ad ora, difatti, rientrava all’interno dei reati contravvenzionali.

Le conseguenze dell’inserimento di tali reati nella categoria della contravvenzioni comportava una serie di conseguenze come ad esempio: la pena massima fino a tre anni di arresto, l’impossibilità il pubblico ministero di procedere al fermo dell’indiziato di reato e il divieto per la magistratura di disporre misure cautelari personali e intercettazioni, sia telefoniche che ambientali.

Uno dei problemi connesso alla natura contravvenzionale dei reati ambientali è stato fino ad oggi il rischio prescrizionale. Il nuovo provvedimento ha come pregio quello di intervenire sui termini prescrizionali allungando i termini di pari passo con l’aggravarsi delle pene.

Tra le nuove incriminazioni introdotte vi è reato di inquinamento ambientale di cui all’art. 452-bis, il quale punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000 a 100.000 Euro la condotta di chi abusivamente “cagiona una compromissione o deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”.

Il disegno di Legge approvato introduce il delitto di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (previsto dall'art. 452-ter) che prevede un'ipotesi speciale di lesioni colpose e omicidio colposo quale conseguenza della condotta di inquinamento ambientale.

Il reato di disastro ambientale di cui all’art. 452-quater è configurabile al verificarsi di una delle seguenti ipotesi alternative: “1) alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; 2) alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offesa o esposte a pericolo”. La norma punisce chi cagiona un disastro ambientale con la reclusione da cinque a quindici anni.

L’art. 452-quinquies prevede che qualora i reati di inquinamento e di disastro ambientale vengano commessi colposamente, le pene previste per le fattispecie dolose siano diminuite da un terzo fino a due terzi.

All’art. 452-sexies viene introdotto il delitto di “traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività”, il quale punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da Euro 10.000 a Euro 50.000 la condotta di chi “abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività”. La norma in esame prevede degli aumenti di pena se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque, aria, suolo, sottosuolo ovvero di un ecosistema o della biodiversità della flora o della fauna.

Il testo approvato dal Senato introduce inoltre, all’articolo 452-septies, il reato di “impedimento di controllo”, il quale punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni la condotta di chi, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti.

Trai reati introdotti dalla nuova disposizione vi è infine il reato di “omessa bonifica”, previsto e punito dall’art. 452-terdecies Tale norma prevede che venga punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da Euro 20.000 ad euro 80.000 chiunque, essendovi obbligato dalla legge o dall’autorità pubblica, non provveda alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi.

Sono inoltre introdotte nel codice Rocco delle circostanze aggravanti per i delitti associativi, nelle ipotesi in cui il sodalizio abbia come fine quello di commettere taluno dei reati previsti dal titolo VI-bis ovvero, nel caso di associazione di tipo mafioso, quello di acquisire la gestione o controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Tra le altre novità previste, vi è sicuramente il “ravvedimento operoso”, di cui all’art. 452-decies. Tale misura “premiale” prevede degli sconti di pena per quel soggetto che si adoperi affinché l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori ovvero provveda alla messa in sicurezza, bonifica e ripristino dei luoghi. Benefici premiali sono inoltre previsti in favore di coloro che collaborino con l’autorità di polizia o giudiziaria nella ricostruzione dei fatti, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Si prevede inoltre che in sede di condanna o patteggiamento per taluno dei reati ambientali sia sempre ordinata la confisca, anche per equivalente del prodotto o del profitto del reato e, ove tecnicamente possibile, sia disposto il ripristino dello stato dei luoghi, ponendo i relativi costi a carico del condannato e delle persone giuridiche obbligate al pagamento delle pene pecuniarie in caso di insolvibilità del primo.

Interessanti ed importanti novità riguardano inoltre la modifica dell’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01 e la conseguente introduzione di alcuni reati ambientali all’interno di quelli presupposto di responsabilità amministrativa degli enti.

Il riformato art. 25-undecies, nella sua nuova formulazione, punisce la violazione dell’art. 452-bis con la sanzione pecuniaria da duecento-cinquanta a seicento quote. Per la violazione dell’articolo 452-quater, invece è prevista invece la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

Per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, la sanzione pecuniaria prevista è compresa tra le duecentocinquanta e le seicento quote, mentre per i delitti associativi aggravati ai sensi dell’art. 452-octies si applica la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote.

La sanzionabilità dell’ente permane anche nell’ipotesi in cui i delitti di inquinamento e di disastro ambientale siano commessi in forma colposa (ex art. 452-quinquies), prevedendo l’applicazione della sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

Infine, al comma 1-bis del novellato art. 25-undecies, è sancita l’applicabilità delle sanzioni interdittive previste dall’articolo 9 del D.Lgs. 231/01 nelle ipotesi di condanna per i delitti di cui agli artt. 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-septies e 452-octies.

Da ultimo, va rilevato come il testo di legge approvato preveda un aumento delle sanzioni pecuniarie a carico dell’ente nelle ipotesi di violazione degli articoli 727-bis e 733-bis: nella prima ipotesi è stabilita in duecentocinquanta quote la sanzione pecuniaria massima mentre, nel caso di violazione del reato di cui al 733-bis, la sanzione pecuniaria è ricompresa tra le centocinquanta e le duecentocinquanta quote.

È evidente quindi come tale provvedimento comporti un’ampia estensione del campo di punibilità per gli Enti coinvolti, a diverso titolo, in delitti contro l’ambiente. Ciò comporta per gli operatori economici, ed in particolar modo per quelli titolari di stabilimenti produttivi e coinvolti maggiormente in processi sottoposti a rischio ambientale, la necessità rivedere ed aggiornare i propri Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo nonché di prevedere all’interno degli stessi le misure più idonee al fine di prevenire la commissione di tali reati. Inoltre, anche per quegli operatori che fino ad oggi non erano interessati dall’applicazione della normativa in materia di reati ambientali, vi sarà il rischio di essere chiamati a rispondere, quantomeno a titolo di concorso, sulla scorta delle nuove fattispecie di reato introdotte.



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