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Visita medica del lavoratore: il Ministero del Lavoro chiarisce chi può richiederla

La richiesta da parte del lavoratore della visita medica da parte del medico competente è stato oggetto di interpello, vediamo cosa ha risposto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
del 12/02/16 -

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in seguito ad un quesito posto dalla CISL nazionale, si è espresso in relazione alla facoltà del lavoratore di richiedere la visita medica da parte del Medico competente.

La CISL nazionale vuole appurare se, a richiedere la visita medica da parte del medico competente, possa essere “esclusivamente un lavoratore che è già soggetto a sorveglianza sanitaria, anche se per un’esposizione a rischio di natura diversa da quello per il quale chiede la visita aggiuntiva, o la richiesta può pervenire da qualsiasi lavoratore che svolge la propria attività nell’ambiente nel quale il medico competente, a cui rivolge la richiesta di visita, svolge tale ruolo”.


L’art. 41, comma 1, del D.Lgs 81/08 stabilisce i criteri con cui la sorveglianza sanitaria del lavoratore da parte del medico competente debba essere effettuata:


  • nei casi stabiliti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’art. 6 del D.Lgs 81/08;

  • nel caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente in relazione ai rischi lavorativi.



Il medesimo articolo puntalizza al comma 2, lettera c, che, in materia di sorveglianza sanitaria, è prevista anche la “visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”.


Alla luce quindi della normativa attuale, il Ministero del Lavoro risponde al quesito con la pubblicazione dell’interpello n° 8/2015, puntalizzando che la richiesta della visita medica può essere avanzata da qualsiasi lavoratore, a prescindere dal fatto che egli sia o meno già sottoposto a sorveglianza sanitaria, ponendo come unico limite il fatto che il medico competente la ritenga accoglibile, in quanto correlata ai rischi lavorativi.



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