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Denunciato da una banca e assolto con formula piena Luigi di Napoli, che rinuncia anche alla prescrizione

Primo in Italia ad ottenere un decreto ingiuntivo contro una banca, era stato denunciato per truffa aggravata e falso.

27/01/08 - Per la prima volta in Europa era stato dichiarato il fallimento del creditore, Luigi Di Napoli, 57 anni, imprenditore, su richiesta del debitore.Sbattuto fuori di casa nonostante sia stato assolto dai reati di truffa e falso denunciati dal direttore generale di un noto istituto di credito spacciatosi per suo creditore, mentre era, in realtà debitore dell’imprenditore di cui ha provocato il fallimento.
Denunciato dal direttore generale di una banca è stato assolto con sentenza di non luogo a procedere “perché il fatto non sussiste” pronunciata l’11 gennaio scorso dal Giudice per l’udienza del Tribunale di Lecce, dott. Carlo Cazzella l’imprenditore Luigi (detto Gino) Di Napoli difeso dall’avv. Paolo Cantelmo ed assistito dal commercialista, dott. Giovanni de Matteis . A seguito di un’udienza nel corso della quale l’imprenditore ha chiesto che fosse messa a verbale la sua espressa rinuncia a valersi della prescrizione e della incontestabile nullità degli atti del procedimento determinata dall’interrogatorio nel quale gli è stata negata, addirittura, l’assistenza di un difensore. 57 anni, imprenditore al quale, primo in Italia, è stato rilasciato dal presidente del Tribunale di Lecce un decreto ingiuntivo anche contro le banche per la restituzione delle somme indebitamente incassate, a seguito di un ricorso da lui stesso predisposto e firmato dal suo avvocato di fiducia . “ Prevedibile” – dichiara Gino Di Napoli - “l’isterica reazione di alcuni rappresentati del mondo finanziario che, disperati per la mancanza di qualsiasi seria giustificazione delle loro pretese e degli interessi addebitati, si sono spregiudicatamente spinti lungo le impervie strade delle denunce calunniose e delle strumentali ed estorsive – finora non adeguatamente censurate - istanze di fallimento usate come pericolose armi per conseguire profitti non dovuti. Ho pensato così di costituire un’associazione, l’A.TU.SE.B. (tel. 3934788001) a tutela degli utenti dei servizi bancari.” La sentenza di assoluzione di Gino di Napoli conferma che il Tribunale di Lecce non si discosta, quindi dalla pacifica giurisprudenza ormai formatasi in materia di divieto e disconoscimento di efficacia dell’addebito di interessi non pattuiti e capitalizzati periodicamente. Ed anzi, occorre dire, che, accogliendo, fin dal 1999 e per la prima volta in Italia un ricorso, presentato sempre da Gino di Napoli e finalizzato all’emissione di un decreto ingiuntivo contro un istituto di credito, proprio il Tribunale di Lecce ha anticipato analoghi provvedimenti emessi successivamente anche da altri Tribunali. Gino di Napoli non è, quindi responsabile di false annotazioni nel libro degli inventari della società amministrata ed era realmente creditore della BN Commercio e Finanza, sezione factoring del Banco di Napoli . “ Per vocazione, passione e tradizione familiare” – continua Gino Di Napoli – “ sono stato introdotto nel settore delle attività economico-produttive fin dall’età di quattordici anni, quando provvedevo a pesare l’uva depositata nello stabilimento del compianto mio zio, Martino Federico. Successivamente ho cominciato a frequentare anche le aule giudiziarie non essendomi rassegnato a subire i frequenti ricatti di cui sono destinatari lavoratori ed imprenditori e non avendo mai perso la fiducia, perfino in momenti difficili e tragici, nell’ordine giudiziario che comprende, anche, persone di alto profilo e spessore culturale e professionale e dotate di concreta autonomia ed indipendenza dai poteri forti; Ho avuto la fortuna di avere come guida illuminata, affettuosa e paterna, per oltre otto anni, fino al tragico omicidio, un Maestro indimenticabile e per me impareggiabile, Aldo Moro. Che mi ha insegnato che le battaglie giuste, specie quelle difficili, vanno sempre affrontate, poiché, alla fine, il Giudice onesto, sereno e preparato, estraneo ai comitati d’affari si trova sempre. Così, anche in tale vicenda, ho preferito farmi processare rinunciando alla prescrizione ed ai più elementari diritti della difesa, negatimi, rincresce ricordarlo, pure in altre circostanze, per evitare che restasse qualche dubbio sulla trasparenza della mia condotta e sulla storia delle battaglie che ormai quotidianamente conduco con altri imprenditori e semplici cittadini in tutt’Italia, sicuro di poter confidare sulla professionalità e sull’indipendenza dai poteri forti della gran parte dei Magistrati. Ed anche perché la pretestuosità, a tacer d’altro, della denuncia presentata contro di me e la mia innocenza erano evidenti, considerato che al denunciante, spregiudicatamente spacciatosi per mio creditore, per giunta con la minaccia di farmi fallire, è caduta, poi, la maschera abilmente indossata ed è apparso per quello che é. Cioè mio debitore, tanto che è stato condannato a pagare in mio favore quattrocentoventiseimila euro, l’importo cioè riportato sulle scritture contabili e sul decreto ingiuntivo, con provvedimento ormai definitivo ed esecutivo. Con la sentenza viene riconosciuto che non sono, quindi responsabile di false annotazioni nel libro degli inventari della società da me amministrata che era, piuttosto, realmente creditrice della BN Commercio e Finanza, sezione factoring del Banco di Napoli . Ed infatti” – prosegue Gino Di Napoli – “Il Direttore Generale mi aveva denunciato assumendo calunniosamente che il decreto ingiuntivo dell’importo di lire 656.150.200 emesso a favore della DINAUTO s.a.s. di Luigi DI NAPOLI & C. dal Presidente del Tribunale di Lecce era frutto di un’induzione in inganno del Magistrato al quale era stato esibito un estratto del libro inventari sul quale erano stati annotati crediti inesistenti. Nonostante la Magistratura salentina e la Suprema Corte abbiano sempre sostenuto la insequestrabilità del decreto ingiuntivo, il sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, dott.ssa Carolina Elia nel luglio 2003, sorprendentemente, lo sequestrava unitamente al libro degli inventari. Nel settembre 2003 il Tribunale del riesame accoglieva, con ampia e motivata decisione, il mio ricorso per l’annullamento del sequestro e la restituzione delle cose sequestrate ed ordinava al P.M. di restituirmi sia il libro degli inventari che il decreto ingiuntivo, non sussistendo neppure il fumus dei reati contestati . In realtà, come è documentato, mi ero limitato a negare, come dovrebbe fare ogni imprenditore serio ed in regola col fisco, secondo quanto stabilito dalla legge e dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, qualsivoglia validità all’addebito degli interessi non pattuiti ed a quelli capitalizzati periodicamente ed a riportare sul libro degli inventari i saldi reali. E’ più che evidente che il Tribunale del riesame si è accorto che censurabile non è la condotta di chi, come me, ha riportato sul libro degli inventari ogni annotazione depurandola da importi non dovuti come sono gli interessi non pattuiti o quelli capitalizzati periodicamente, ma quella di coloro i quali annotano come costi interessi quantunque non dovuti per abbattere il reddito e frodare il fisco. Pur tuttavia, il P.M., dott.ssa Elia richiedeva al Giudice per l’udienza preliminare l’emissione del decreto che dispone il giudizio del sottoscritto negandogli, perfino, il diritto di essere interrogato alla presenza di un difensore e contestandogli che – sono parole del P.M. – il sottoscritto .
Il P.M. Elia autore della singolare richiesta di rinvio a giudizio del DI NAPOLI, non accolta dal Giudice per l’udienza preliminare che lo ha, invece assolto con la formula più ampia, è lo stesso Magistrato che, spogliatosi della veste di P.M. ed assunta, nel 2006, quella di Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Gallipoli, ha ordinato di sbattere fuori di casa il DI NAPOLI e la sua famiglia, nonostante il Prefetto di Roma, sentiti il Presidente ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, avesse emesso il decreto ai sensi della normativa antiracket ed antiusura che blocca, per trecento giorni, in favore delle vittime di usura ed estorsione, quale è il DI NAPOLI, i provvedimenti di rilascio degli immobili.
Pier Paolo Calabrelli

TESTO PUBBLICATO DA
Luigi di Napoli
di Luigi di Napoli

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