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Cassazione: Irap quando autonomi e professionisti sono esenti Nuove e recentissime sentenze delineano con sempre maggiore precisione i principi e i casi di applicabilità concreta dell'Irap e, ovviamente, i casi di esenzione dalla stessa di professionisti ed autonomi 01/07/09 -
In merito all'Irap ed ai principi sulla sua applicazione la Corte di Cassazione compie ulteriori interventi che ne precisano il campo e assicurano una più limpida comprensione e individuabilità concreta dei casi di esenzione.Nelle sentenze n.15110 del 26 giugno 2009 e n.14693 del 23 giugno 2009,la Suprema Corte ribadisce i principi già esposti:"l'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dalla applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato, ricorre quando il contribuente:a) sia sotto qualsiasi forma il responsabile della organizzazione e non sia, quindi,inserito in struttura organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;b) impieghi beni strumemtali non eccedenti secondo l'id plerique accidit( ciò che accade ai più) il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale del lavoro altrui." E fa di più.
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