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Colpa medica: il paziente non può lamentare un generico inadempimento

Per il Tribunale di Roma non è neppure sufficiente contestare l'aspetto colposo dell'attività medica secondo le cognizioni ordinarie di un non-professionista del settore
Colpa medica: il paziente non può lamentare un generico inadempimento

Per il giudice non è possibile azionare delle pretese incontrollate, facendo riferimento a un generico inadempimento. Serve, piuttosto, allegare un inadempimento qualificato, che sia astrattamente tale da poter generare il danno lamentato.

Il richiedente è tenuto ad allegare i profili di inadempimento in maniera seria, precisa e specifica ed è in relazione ad ess che, poi, sorge l’onere del medico o della struttura di dimostrare l’assenza dell’inadempimento o la circostanza che lo stesso non è stato causa del danno.

Il giudice capitolino ha preso le distanze da un certo orientamento in base al quale l’onere gravante sul paziente di allegare dei concreti profili di colpa medica posti alla base della propria azione risarcitoria non si spingerebbe sino al punto di costringerlo a enucleare e indicare degli aspetti tecnici specifici di responsabilità contrattuale che solo un esperto del settore può conoscere ma renderebbe sufficiente contestare l’aspetto colposo dell’attività medica secondo le cognizioni ordinarie di un non – professionista in un dato momento storico (così Cass. n. 9471/2004).

Sintesi dell’articolo scritto sul Sito Studiocataldi.it a firma dell’Avv. Valeria Zeppilli

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Colpa medica: il paziente non può lamentare un generico inadempimento

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