Compra vendita immobiliare rischi , imbrogli gravi difetti dell'immobile cassazione sentenza 15 febbraio 2011 n 3702
Responsabilità per gravi difetti dell’immobile: l’eliminazione dei vizi, la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto Corte di Cassazione, Sezione II civile, Sentenza 15 febbraio 2011, n. 3702
A prescindere dalle incertezze relative all’interpretazione dell’art. 1667 c.c., u.c., secondo periodo quanto al punto se l’esclusione della prescrizione sia riferita alla sola eccezione di garanzia
come affermato da Cass. 14284/1999, 7891/1998, 3505/1980, od anche alla relativa azione come ritenuto, invece, da Cass. 5004/1978, 639/1962, và rifiutata la tesi secondo cui se la responsabilità per i gravi difetti di cui all’art. 1669 è alternativa a quella per i vizi di cui all’art. 1667, nel senso che, ove un vizio di costruzione di un immobile destinato a lunga durata presenti il carattere di gravità voluto dalla prima disposizione normativa, al committente non sia concessa anche l’ordinaria garanzia prevista dall’altra.
Vero invece il fatto che le due norme non sono incompatibili tra loro, sicchè ben potrebbe il committente di un immobile che presenti “gravi difetti” invocare, oltre al rimedio del risarcimento del danno (l’unico contemplato dall’art. 1669), anche quelli previsti dall’art. 1668 c.c. (eliminazione dei vizi, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto) con riguardo ai vizi di cui all’art. 1667, purchè non sia incorso nella decadenza prevista dal comma 2 dello stesso.
Meglio evitare di affrontrare lunghi e costosi contenziosi facendosi preventivamente assistere da professionisti (commercialisti o avvocati esperti del settore immobiliare) vedi link
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