Compravendita immobiliare: prelazione Agraria. Responsabilità del Notaio. Non sussiste
in tema di cessione di terreni agricoli oggetto di prelazione agraria gli oneri di individuare il potenziale avente diritto alla prelazione e l'esperimento di tale procedura ricadono esclusivamente sul venditore.
Responsabilità del notaio
Si tratta di sapere quale ruolo si trovi a svolgere il notaio allorquando il rogito a lui richiesto venga ad interferire con fattispecie di prelazione agraria. La legge appare chiara nell’attribuire al proprietario del fondo il compito di effettuare al
coltivatore preferito le previste notifiche ed al coltivatore interpellato il compito di fornire le adeguate risposte e di effettuare il previsto versamento del prezzo neitermini di legge.
In questa situazione, pertanto, il notaio viene ad assumere soltanto il ruolo di pubblico ufficiale rogante, chiamato ad esplicare la sua attività allorquando il meccanismo della prelazione sia stato già attivato dai soggetti interessati.
A stretto rigore, pertanto, nessun rimprovero potrebbe essere rivolto alnotaio, né devono essergli ascritti compiti operativi che egli non ha, né sul piano funzionale, né sul piano professionale. Accertare che il fondo sia agricolo; che sul fondo esista o meno un coltivatore diretto; che costui abbia la prevista forza lavorativa; che egli sia insediato sul fondo da ameno due anni; che nel biennio antecedente al preliminare di vendita egli non abbia venduto altro terreno agricolo
se non per i casi espressamente previsti: trattasi di compiti che non spettano al notaio.
Tutto ciò a stretto rigore. Peraltro il notaio deve preoccuparsi, sul piano della mera diligenza professionale, che l’acquirente del bene sulla base di rogito ad opera sua non venga in futuro assoggettato ad azione di retratto. In questo ambito egli deve (sempre sul piano della diligenza professionale) informare le parti sui rischi di
una prelazione non attivata nei meccanismi di legge; se espressamente incaricato, di valutare se tutta la procedura si sia svolta regolarmente e fornire tutte le indicazioni che valgano a farla svolgere regolarmente; fornire insomma tutti i consigli destinati a dare il massimo di certezza e di regolarità all’atto di compravendita posto in essere.
Non esiste in materia una giurisprudenza che chiami in causa il notaio (come invece avviene per le visure ipotecarie), il quale, se le parti, anche mentendo, dichiarano di avere effettuato tutte le necessarie procedure e insistono perché il notaio riceva l’atto, non può opporsi al ricevimento del rogito, se del caso facendo dichiarare alle parti tutto ciò che valga a scagionare il notaio dall’osservanza delle norme sulla prelazione agraria.
Non va infatti dimenticato che non esiste un registro pubblico che attesti la qualità di coltivatore diretto, poiché l’ispettorato provinciale agrario non rilascia queste attestazioni per motivi di privacy, il che renderebbe del tutto impossibile l’attività del notaio.
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