ECONOMIA e FINANZA
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Compravendita immobiliare. Vizi della Cosa venduta. Corte di Cassazione, Sezione II civile, Sentenza 15 febbraio 2011, n. 3702

Facoltà a favore dell'acquirente di far valere i suoi diritti alternativamente invocando l'art. 1667 o l'art. 1669 del codice civile .

Responsabilità per gravi difetti dell’immobile: l’eliminazione dei vizi, la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto.Corte di Cassazione, Sezione II civile, Sentenza 15 febbraio 2011, n. 3702

A prescindere dalle incertezze relative all’interpretazione dell’art. 1667 c.c., u.c., secondo periodo , la tesi della parte citata in giudizio muove , per quanto qui rileva – da un presupposto sicuramente errato: che, cioè, la responsabilità per i gravi difetti di cui all’art. 1669 sia alternativa a quella per i vizi di cui all’art. 1667, nel senso che, ove un vizio di costruzione di un immobile destinato a lunga durata presenti il carattere di gravità voluto dalla prima disposizione normativa, al committente non sia concessa anche l’ordinaria garanzia prevista dall’altra.

Vero è, invece, che le due norme non sono incompatibili tra loro, sicchè ben potrebbe il committente di un immobile che presenti “gravi difetti” invocare, oltre al rimedio del risarcimento del danno (l’unico contemplato dall’art. 1669), anche quelli previsti dall’art. 1668 c.c. (eliminazione dei vizi, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto) con riguardo ai vizi di cui all’art. 1667, purchè non sia incorso nella decadenza prevista dal comma 2 dello stesso.”

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