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Credit Group Italia: il funzionamento della legge sul sovraindebitamento

10/05/22

Credit Group Italia illustra il funzionamento della legge del gennaio 2012 che si propone di fornire soluzioni alle crisi da sovraindebitamento, garantendo possibilità di riscatto a chi viene a trovarsi in una posizione debitoria di particolare gravità.

FotoMilano, maggio 2022 – Nota anche come legge salva suicidi, a indicare il fine ultimo delle sue disposizioni, la legge sul sovraindebitamento (n. 3/2012 e successive modifiche) è rivolta esplicitamente a regolare situazioni di duratura e in qualche modo definitiva incapacità di un soggetto di far fronte alle obbligazioni assunte, in presenza di un incontrovertibile squilibrio rispetto al patrimonio liquidabile. Riservandosi di intervenire solo in casi particolari e di elevata criticità, sono escluse dalla normativa situazioni transitorie e di più comune difficoltà a far fronte ai propri debiti.

Credit Group Italia, società specializzata nella gestione e recupero del credito, sottolinea che risultano essere essenzialmente tre le procedure di composizione della crisi previste dalla legge sul sovraindebitamento:
- l’accordo con i creditori, ovvero la possibilità aperta a privati e imprese – purché escluse da procedure alternative, quali fallimenti o concordati preventivi – di avviare un piano di rientro mirato a rinegoziare il debito, anche in forma di sconto sull’importo residuo dovuto.
- il piano del consumatore, destinato a consumatori sovraindebitati in seguito a obbligazioni di natura privata e non professionale. Anche in questo caso la composizione della crisi assume la forma di un nuovo piano di rientro del debito da proporsi ai creditori attraverso il Tribunale competente, con l’assistenza di un OCC (Organismo per la Composizione delle Crisi). È prevista la possibilità di fare intervenire un garante a sostegno dell'offerta del debitore.
- la liquidazione del patrimonio, che vede il debitore accettare di cedere l’intero patrimonio ai creditori al fine di liquidarlo a copertura dei debiti contratti. Sono naturalmente esclusi dall’opzione i beni non pignorabili.

Nei primi due casi descritti, affinché il Tribunale possa dare il via libera al piano di rientro, risulta necessario che lo stesso sia accettato dal creditore o dai creditori in misura tale da riguardare almeno il 60% dell’importo totale dei debiti. In costanza di accordo, le eventuali procedure esecutive in atto nei confronti del debitore sono sospese.



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