ECONOMIA e FINANZA
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Poche e sintetiche nozioni sulla imposta di successione

quale è la base imponibile? su cosa di deve pagare ? quanto si deve pagare? cosa si può dedurre,cosa non si deve dichiarare, cosa è esente? entro quando deve essere presentata etc. Ecco poche e chiare nozioni di base.

Ambito di applicazione
Ogni "trasferimento di beni", realizzato in conseguenza di una successione mortis causa, è soggetto alla imposta di successione, sia ove si tratti di una costituzione di erede che di un legato.

N.B.:
Si considerano "trasferimenti" anche:


La costituzione di diritti reali di godimento (ad es. usufrutto, uso ed abitazione);


La rinunzia a diritti reali o di credito;


La costituzione di rendite o pensioni.



· Trasferimenti non soggetti ad imposta
L'art. 3 del D.Lgs. n. 346/1990 dispone che l'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati:


a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni;


a favore di enti pubblici, di fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute, che abbiano come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità (rientrano in tale esenzione anche gli enti che perseguono fini di culto, in quanto tali finalità sono equiparate agli scopi di assistenza ed istruzione);


a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ed a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della Legge 23 dicembre 1998 n. 461;


a scopo di assistenza, studio, ricerca scientifica, educazione, istruzione o altre finalità di pubblica utilità, a favore di enti pubblici, fondazioni, o associazioni legalmente riconosciute, ma non aventi tali finalità come loro scopo esclusivo;


a favore di movimenti e partiti politici.



· Ambito soggettivo di applicazione
L'imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari che abbiano beneficiato del trasferimento mortis causa.


· Aliquote applicabili
La misura dell'imposta sulle successioni varia a seconda della linea e del grado di parentela intercorrente tra il de cuius ed il beneficiario del trasferimento.
L'imposta di successione si applica, in base a quanto disposto dall'art. 2, comma 48, del D.L. n. 262/2006, con le aliquote di seguito indicate:


i trasferimenti a favore del coniuge o di parenti in linea retta (ad esempio, il figlio e il padre) scontano l'imposta al 4%, sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1 milione di euro;


i trasferimenti a favore di altri parenti fino al 4° grado (ad esempio, il cugino), degli affini in linea retta (ad esempio, la suocera) e degli affini in linea collaterale fino al 3° grado (ad esempio, lo zio della moglie), scontano l'imposta al 6%, senza franchigia;


i trasferimenti a favore di tutti gli altri soggetti scontano l'imposta all'8% senza franchigia.



In altre parole, i trasferimenti di beni per causa di morte, siano essi mobili o immobili, scontano sempre l'imposta di successione, eccezion fatta per i trasferimenti a favore del coniuge o di parenti in linea retta il cui valore complessivo netto, per ogni erede, non superi 1 milione di euro. Si rileva che tale franchigia va valutata in capo ad ogni beneficiario.


· Meccanismo di aggiornamento della franchigia
In base a quanto disposto dall'art. 2, comma 51, del D.L. n. 262/2006, ogni 4 anni, il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede all'aggiornamento degli importi esenti dall'imposta, tenendo conto dell'indice del costo della vita.


· Base imponibile
Il calcolo della base imponibile deve essere effettuato computando il valore globale netto dell'asse ereditario, definito dall'art. 8 comma 1 del D.Lgs. n. 346/1990 come: "la differenza tra il valore complessivo, alla data dell'apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19, e l'ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell'art. 46, comma 3".

Ciò significa che, una volta calcolato il valore dell'attivo ereditario al momento dell'apertura della successione, ad esso debbono essere sottratte:


le passività deducibili (ovvero i debiti contratti dal defunto, oltre alle spese mediche realizzate negli ultimi 6 mesi ed alle spese funerarie);


i legati e gli altri oneri di cui l'eredità sia gravata.



· Attivo ereditario
Il valore dell'attivo ereditario deve essere calcolato, in base a quanto stabilito dall'art. 9 del D.Lgs. n. 346/1990, comprendendovi "tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione, ad esclusione di quelli non soggetti all'imposta".
Tutto ciò che viene trasferito per successione, compresi i crediti, le quote di un fondo comune di investimento ed il denaro, costituisce oggetto di imposta.
Il D.Lgs. n. 346/1990 considera, inoltre, parte dell'attivo ereditario:


denaro, mobilia e gioielli, nella misura del 10% del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario;


i titoli di qualsiasi specie il cui reddito è stato indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal defunto; i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome;


le partecipazioni in società di ogni tipo, anche se una clausola del contratto sociale o dell'atto costitutivo o un patto parasociale ne prevede, a favore di altri soci, il diritto di accrescimento o il diritto di acquisto ad un prezzo inferiore al loro valore.



· Beni non compresi nell'attivo ereditario
La disciplina dettata dalla Legge n. 286/2006 prevede la tassazione in linea generale per tutti i beni costituenti l'attivo ereditario, fatti salvi solamente quelli espressamente esclusi dall'art. 12 del D.Lgs. n. 346/1990, ovvero:


i beni e diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando è provato, mediante provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarità;


le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all'apertura della successione con atto autentico o girata autenticata;


le indennità che sono corrisposte in caso di cessazione del rapporto di agenzia (art. 1751 c.c.);


le indennità che sono corrisposte in caso di morte del lavoratore (art. 2122 u.c. c.c.);


le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;


i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione;


i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimento dell'amministrazione debitrice;


i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione della successione;


i beni culturali (di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 346/1990):


i titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro; gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge;


i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.



· Valore dei beni e diritti facenti parte dell'attivo ereditario
Gli artt. 14-19 del D.Lgs. n. 346/1990, stabiliscono come debba calcolarsi il valore dei beni costituenti l'attivo ereditario.

In base a tali disposizioni:


il valore dei beni immobili di cui sia stata trasferita la piena proprietà è calcolato con riferimento al valore venale del bene in comune commercio, alla data di apertura della successione;


il valore dell'azienda trasferita per successione deve essere calcolato assumendo il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e dei diritti che la compongono, al netto delle passività e senza tener conto dell'avviamento;


per le azioni ed i titoli quotati in borsa, occorre fare riferimento alla media dei prezzi rilevata nell'ultimo trimestre anteriore all'apertura della successione, maggiorata dei dietimi o degli interessi maturati in seguito;


per le azioni ed i titoli non quotati, si fa riferimento al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell'ente o della società, risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti ed escludendo l'avviamento (cfr. circ. Agenzia Entrate 30 dicembre 2003, n. 58);


per i titoli o quote di partecipazione a fondi comuni di investimento, occorre fare riferimento al valore risultante dall'apposito prospetto;


per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati in precedenza, occorre considerare il valore comparato a quello dei titoli aventi analoghe caratteristiche quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, o, in mancanza, il valore desunto da altri elementi certi;



· Valutazione automatica
A norma di quanto disposto dall'art. 34, comma 5, del D.Lgs. n. 346/1990, opera, nella determinazione del valore degli immobili, il meccanismo della valutazione automatica, in virtù del quale all'Amministrazione finanziaria non è consentito effettuare controlli sul valore dichiarato, nel caso in cui esso sia ottenuto moltiplicando il valore catastale dell'immobile con i moltiplicatori indicati dalla legge.


· Dichiarazione di successione
A norma dell'art. 28 del D.Lgs. n. 346/1990, sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:


i chiamati all'eredità ed i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali;


gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente;


gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti;


gli esecutori testamentari.



Ove gli eredi siano in numero superiore ad uno, possono presentare una sola dichiarazione di successione, anche se l'ammontare dell'imposta è determinato con riferimento alle singole quote ereditarie.
In base alla dichiarazione così presentata dagli eredi, l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate liquida l'imposta di successione. L'obbligazione avente ad oggetto il pagamento della stessa resta solidalmente a carico degli eredi, che sono tenuti al pagamento nell'ammontare complessivamente dovuto da loro stessi e dai legatari.


Termine di presentazione
La dichiarazione di successione deve essere presentata, al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, entro 12 mesi dalla data di apertura della successione.



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