Quando muore il cane , il gatto o altro animale domestico. Che cosa bisogna fare ?
Va precisato innanzitutto che la legge vieta l’abbandono o lo scarico di animali nel cassonetto dei rifiuti, dal momento che potrebbe diventare causa del diffondersi di malattie. La violazione di tali disposizioni è punita con l’applicazione di sanzioni amministrative fino a 28.000,00 € (D.Lgs. n.36/2005)
Per lo smaltimento della carcassa dell' animale la legge prevede, nel caso in cui sia deceduto per morte naturale e/o traumatica o comunque senza essere stato sottoposto a trattamenti medicinali, l’interramento in terreno di proprietà previa certificazione veteri-naria che attesti l’assenza di malattie infettive.La carcassa dell’animale deve essere depositata in un contenitore di materiale biodegradabile al fine di favorirne la decomposizione a contatto con il terreno (cartone, legno, ecc.).E’ vietato seppellire i resti dell’animale in terreni demaniali.
Se viceversa l’animale è stato sottoposto ad eutanasia o deceduto a causa di malattie infettive o dopo trattamenti farmacologici, deve essere sepolto in particolari cimiteri per animali oppure smaltito tramite ditte specializzate per la cremazione. In tale ultimo caso le ceneri possono essere disperse o conservate in apposito contenitore (urna cineraria).
Naturalmente ci sono anche delle formalità burocratiche da espletare.
Il proprietario di un cane al fine di consentire la cancellazione dell’animale dall’anagrafe canina , è tenuto a comunicarne il decesso, entro 15 giorni dall’avvenimento, al Servizio Veterinario della propria ASL. A tale scopo deve essere munito di :
- apposito modello di denuncia (fac simile);
- documento di iscrizione all’anagrafe canina;
- passaporto;
- certificato veterinario che ne attesti la morte.