In base alla riforma del 2012 che ha modificato il Codice delle assicurazioni, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente. Dall’altro lato, il danno alla persona per lesioni di lieve entità è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.
Secondo una recente ordinanza della Cassazione (Cass. ord. n. 26249/19 del 16.10.2019.), il danno alla salute per lesioni di lieve entità può essere liquidato anche senza accertamenti strumentali. I criteri stabiliti dalla legge per individuare l’esistenza di un pregiudizio (accertamento clinico strumentale da un lato, riscontro medico legale dall’altro) sono, infatti, fungibili e alternativi tra loro e non cumulativi. Ne consegue che l’accertamento del danno alla persona non può che avvenire con i criteri medico-legali fissati da una secolare tradizione e, dunque, tenendo conto del criterio visivo, dell’esame clinico e di quello strumentale.
Secondo la Cassazione, alla riforma in materia di assicurazioni da incidenti stradali va data una lettura più “garantista”: il danno biologico è (anche) quello suscettibile di accertamento medico-legale. Ciò comporta che un corretto accertamento medico-legale potrebbe pervenire a negare l’esistenza di un danno permanente alla salute (o della sua derivazione causale dal fatto illecito) anche in presenza di esami strumentali dall’esito positivo; così come, all’opposto, ben potrebbe pervenire ad ammettere l’esistenza di un danno permanente alla salute anche in assenza di esami strumentali, quando ricorrano indizi gravi, precisi e concordanti dell’esistenza del danno e della sua genesi causale.
È chiaro che la normativa introdotta nel 2012 ha come obiettivo quello di sollecitare tutti gli operatori del settore (magistrati, avvocati e consulenti tecnici) ad un rigoroso accertamento dell’effettiva esistenza delle patologie di modesta entità, cioè quelle che si individuano per gli esiti permanenti contenuti entro la soglia del 9 per cento.
Sintesi estrapolata da un articolo pubblicato sul sito laleggepertutti.it


