ECONOMIA e FINANZA
Comunicato Stampa

Acquistare casa. A cosa prestare attenzione. rischi , imbrogli , truffe nella compravendita immobiliare

Quando l'azienda si estingue è il socio a "rispondere" nel limite di quanto ha percepito in sede divisionale La Cassazione con sentenza 7679 del 16 maggio 2012 afferma che il ricorso per Cassazione è inammissibile se notificato nei confronti della società estinta e che il contenzioso può essere proseguito soltanto nei confronti del socio che abbia riscosso le somme ad esso spettanti sulla base del bilancio finale di liquidazione.

La pronuncia è anticipata da conclusioni di interesse generale e che costituiscono senza dubbio un campanello d'allarme per l’acquirente di immobili che voglia rivalersi (per l’evidenziazione di gravi danni manifestatisi dopo il rogito) su una società costruttrice “mordi e fuggi “ che ragioni più o meno cosi’: “costruisco una palazzina risparmiando su ogni tipo di materiale , vendo a degli sprovveduti , poi cesso l’attività e cancello la ditta dalla Camera di Commercio “ .
Purtroppo , compreso il trucco, le ditte poco serie si moltiplicano così come si moltiplicano anche i danneggiati.

La pronuncia della Corte
Con la sentenza in commento, la Cassazione, prima di esaminare la questione fiscale , richiama la normativa e la giurisprudenza pronunciatasi evidenziando la impossibilità di una seria rivalsa dei creditori sociali (fra cui l’acquirente danneggiato) a seguito di cancellazione della società dal registro delle imprese. I giudici di legittimità richiamano le pronunce delle SSUU n. 4060/2010, 4061/2010 e 4062/2010, circa la modifica dell’art.’2495 cc secondo la quale la cancellazione delle società dal registro delle imprese determina l’estinzione della stessa, anche in presenza di crediti rimasti insoddisfatti e di rapporti giuridici non ancora definiti. Tale norma produce effetto dal 1° gennaio 2004, data della modifica all’ . 2495 c.c dal che sul piano processuale “una società estinta” non risulta più giuridicamente esistente e come tale neppure aggredibile.

Con la sentenza in commento, la Cassazione ribadisce, il concetto per cui il giudizio nei confronti di una società estinta può proseguire solo nei confronti dei soci nel limite di quanto questi abbiamo riscosso o maturato a seguito dell’approvazione del bilancio finale di liquidazione.
Come è noto le società di costruzioni hanno la possibilità di fare parecchio “nero” per cui in sede di distribuzione finale dell’attivo rimane poco o niente

Occorre un assistenza preventiva qualificata per evitare tali rischi vedi link di approfondimento.



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