Commento a C.d.S, sez. IV, sentenza 3385 del 29/05/20- pubblicato su www.esproprionline.it
Agli sfollati del Ponte Morandi spetta oltre l'indennità espropriativa anche l'indennità pris se residenti o domiciliati negli immobili
La corretta esegesi dell’art. 1-bis del d.l. n. 109 del 2018 porta ad individuare due distinte disposizioni: la prima, attributiva di una indennità a carattere sostanzialmente espropriativo, spettante al pieno proprietario dell’unità immobiliare al momento del crollo del Ponte Morandi; la seconda, attributiva di indennità PRIS sulla base della legge della Regione Liguria n. 39 del 2007 e per l’improvviso sgombero, spettante all’occupante titolato dell’unità immobiliare alla stessa data.
Ne consegue che a colui il quale era pieno proprietario dell’unità immobiliare al momento del crollo del Ponte Morandi (14 agosto 2018) vanno corrisposte, oltre l’indennità a carattere espropriativo, anche le indennità PRIS e per l’improvviso sgombero solo se residente o domiciliato nell’immobile, vale a dire a condizione che alla data del crollo occupasse personalmente l’immobile.
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