ECONOMIA e FINANZA
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Compravendita immobiliare. Rischi Gravi.- Sentenza 7679/12 Se la società costruttrice si estingue addio ad ogni speranza di rivalsa

La questione è di interesse rilevante in specie per l'acquirente che dopo il rogito volesse rivalersi per vizi costruttivi sull'impresa edile che abbia distribuito poco o niente in sede di liquidazione ( vale a dire la maggioranza dei casi delle immobiliari che costruiscono non in proprio ma con appalto a terzi)

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7679 del 16 maggio 2012, ha stabilito che la cancellazione della società dal Registro delle imprese, se avvenuta in data successiva all`entrata in vigore dell`art. 4, D. Lgs 6/2003, determina l`immediata estinzione della società.La sentenza non fa altro che confermare altra giurisprudenza di merito successiva all`entrata in vigore della riforma del diritto societario, secondo cui una società cancellata dal Registro delle imprese deve intendersi comunque estinta ancorché vi sia l`esistenza di crediti ancora insoddisfatti.
Sul punto vengono richiamate alcune sentenze della Corte di Cassazione a sezioni Unite e più precisamente la n. 4060/2010, 4061/2010 e 4062/2010 dove viene chiarito che, a seguito della modifica dell`art. 2495 C.C., la cancellazione della società dal Registro delle Imprese determina l`estinzione della stessa, anche in presenza di crediti rimasti insoddisfatti e di rapporti giuridici non ancora definiti.
La sentenza passa poi a trattare la sorte dei rapporti processuali sancendo l`inammissibilità del ricorso proposto nei confronti di una società oramai estinta, a nulla rilevando che l`estinzione sia avvenuta (nel caso di specie) dopo la sentenza di primo grado. Una società estinta non risulta più esistente sul piano giuridico ed è priva di capacità di stare e di resistere in giudizio. Nella sostanza la Corte rammenta che la cancellazione della società è equiparata alla morte della parte persona fisica.
La Cassazione precisa che "l`effetto estintivo….determina l`insorgenza, da un lato, di una conseguente comunione fra i soci in ordine ai beni residuati dalla liquidazione (essendo legittima la cancellazione anche se il residuo attivo non è stato ancora ripartito), o sopravvenuti alla cancellazione; e, dall`altro, di una successione dei soci medesimi ai fini dell`esercizio, "nei limiti e alle condizioni stabilite" delle azioni dei creditori insoddisfatti (v. Cass. n. 22863/2011)".
Dichiara cioè inammissibile il ricorso tendente al coinvolgimento del liquidatore in qualità di successore processuale, in quanto può essere esclusivamente coinvolto in relazione al fatto che il mancato pagamento del debito sociale sia dipeso da colpa o da dolo. Quindi, in caso di estinzione della società, i creditori sociali possono rivalersi nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (che subentrano nella posizione processuale) o in caso di colpa o dolo del liquidatore.

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