ECONOMIA e FINANZA
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Compravendita immobiliare. Rischio fiscale per mancato pagamento di imposte a carico del venditore

Cosa bisogna sapere quando si acquista un' abitazione. Rischio fiscale per l’acquirente connesso alla rivendita anticipata

Il caso Cosa bisogna sapere quando si acquista un' abitazione. Rischio fiscale per l’acquirente connesso alla rivendita anticipata he andiamo a sottoporre fa il paio con questo periodo di difficoltà economica

Non è raro che il proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni "prima casa" prima del decorso del quinquennio abbia necessità di cederlo per fare fronte a sopraggiunte impreviste difficoltà finanziarie . In questo caso il proprietario decadrebbe dai benefici “prima casa e dovrebbe restituire l'agevolazione ottenuta, autodenunciandosi al fisco e versando la differenza tra l’imposta piena e quella agevolata , differenza gravata da una sanzione del 30%

Nel caso non lo faccia, il nuovo acquirente dell'immobile con ogni probabilità si ritroverà gioco forza a pagare Lui la differenza e sanzione di cui sopra, salvo il diritto di rivalsa alquanto problematico se il cedente con la vendita si fosse spogliato del suo unico bene e sia divenuto nullatenente.
In sostanza verificandosi il caso, il fisco potrebbe chiedere all'acquirente il pagamento di quanto dovuto dal venditore, a seguito della decadenza dalle agevolazioni fiscali "prima casa" da parte di quest'ultimo. Il fisco gode al riguardo, di un “ privilegio fiscale” tal che, in breve , il mancato pagamento da parte del venditore, di quanto dovuto a seguito della decadenza dai benefici fiscali prima casa può indurre i Fisco a chiedere le somme all’ acquirente in ragione del privilegio di cui beneficia lo Stato sull’immobile alienato prima del decorso del quinquennio ; il privilegio è una causa legittima di prelazione accordata dalla legge in considerazione della causa del credito e poggia la sua ragione giuridica sull’ articolo 56, comma 4, secondo periodo, del Dpr 131/1986 per il quale : «lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal Codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione».

E ancora ai sensi dell’articolo 2772, comma 1, del Codice civile, “hanno privilegio speciale immobiliare i crediti dello Stato per ogni tributo indiretto».
Sia la giurisprudenza di legittimità sia l’amministrazione finanziaria ritengono che il credito dello Stato per imposta di registro – anche quando si tratti di imposta dovuta in misura ordinaria a seguito della decadenza da agevolazioni concesse all’atto della registrazione – sia sempre assistito da privilegio speciale sull’ immobile a cui si riferisce l’imposta di registro stessa. Pertanto il privilegio può essere esercitato anche in pregiudizio dell’ acquirente (così Cassazione civile, 11 maggio 1978, n. 2294 e cosi’ Risoluzione del 31 marzo 1977, 251475).

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