AZIENDALI
Comunicato Stampa

Credit Group Italia: pignorabilità delle polizze vita

Tra i limiti posti a tutela della persona del debitore rientra l’impossibilità per i creditori di pignorare entrate essenziali alla sussistenza, pensioni di invalidità e sussidi di disoccupazione. Anche la pignorabilità delle polizze vita va considerata in quest’ottica, come spiegano gli esperti di Credit Group Italia.

FotoMilano, dicembre 2023 – L’articolo 1923 del Codice Civile stabilisce espressamente l’impignorabilità delle polizze vita e l’impossibilità di sottoporre ad azione esecutiva o cautelare le somme dovute dall’assicuratore al contraente. Non è dunque possibile, di base, pignorare né sequestrare questi prodotti, indipendentemente dal fatto che la polizza assicuri la vita del contraente o di una terza persona.

È stabilito inoltre che le polizze vita non possano essere soggette ad azione revocatoria in caso di fallimento. Esistono però dei casi in cui l’impignorabilità delle polizze vita può venire meno. Per questo, è bene per i creditori non escludere del tutto la possibilità di recuperare quanto atteso anche da eventuali polizze vita intestate al debitore, ma piuttosto indagare e valutare attentamente il singolo caso facendosi affiancare da consulenti e avvocati specializzati, come il team di Credit Group Italia, società di riferimento nel settore.

L’impignorabilità delle polizze vita, per esempio, potrebbe venire meno se fossero dimostrabili atti compiuti in pregiudizio dei creditori. Ad esempio qualora il debitore utilizzasse la polizza vita come escamotage per sottrarre, a mezzo del pagamento dei premi, importi altrimenti aggredibili dai creditori.

Più in generale è corretto dire che l’impignorabilità delle polizze vita sussiste negli ambiti di responsabilità civile dell’assicurato. In caso di responsabilità penali accertate, la polizza vita risulterebbe invece potenzialmente sequestrabile. È anzi ammesso, in questo particolare contesto, un sequestro preventivo della polizza, che in caso di condanna dell’imputato sarà confiscata. Rientrano in quest’ambito i casi di evasione fiscale di rilevanza penale e le frodi fallimentari accertate.

La tutela delle polizze vita dal rischio di pignoramento, poiché correlata essenzialmente alla loro natura previdenziale, può saltare anche nel caso si riuscisse a dimostrare la prevalenza di finalità finanziarie e di investimento del contratto in essere. Particolare attenzione meritano in questo senso le polizze vita collegate all’andamento di fondi comuni (unit linked) e ai risultati di indici azionari (index linked).



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