VARIE
Comunicato Stampa

Danno «da casalinga»: marito e figli vanno risarciti

08/03/16

La X° sezione civile del Tribunale di Milano riconosce al marito delle defunta 50mila euro di risarcimento «per il mancato apporto in futuro dell’attività di casalinga della defunta quale moglie e madre» Avv. Giuseppe Donato Nuzzo

Il caso deciso dalla sentenza in commento riguardava la morte di una donna di 37 anni, investita nel dicembre del 2011 da un pirata della strada mentre attraversava la strada.
Per quel tragico evento il tribunale ha condannato automobilista e assicurazione al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale. Un maxi risarcimento di circa un milione di euro, ripartito tra i congiunti che si erano rivolti al giudice civile: 200.000euro al marito,500.000 euro ai due figli di 4 e 8 anni e, ancora, 300.000 euro ai genitori e 50.000 alla sorella della vittima.
Il risarcimento del danno alla sfera non patrimoniale legato alla perdita del rapporto parentale con la vittima, una volta accertata la responsabilità del fatto illecito, è in questi casi una conseguenza quasi inevitabile. L’aspetto più interessante della sentenza riguarda invece il danno patrimoniale ulteriormente liquidato a favore del marito e dei figli “per il mancato apporto in futuro dell’attività di casalinga della defunta quale moglie e madre”.
La decisione del Tribunale di Milano si pone in linea con quella giurisprudenza ormai propensa a riconoscere il diritto al risarcimento per l’impossibilità di continuare a svolgere, in tutto o in parte, attività che, seppur non remunerative, producono una serie di vantaggi suscettibili di valutazione economica. Tra queste rientra senz’altro la figura della casalinga, ossia quel soggetto (di solito, ma non necessariamente, una donna) che svolge la propria attività nell’ambito dell’ambiente familiare, occupandosi dello svolgimento di tutte le attività domestiche, tra le quali la cura e la pulizia della casa.
Oggi nessuno dubita della natura lavorativa dell’attività della casalinga, pur trattandosi di soggetto non immediatamente percettore di reddito. La casalinga svolge un’attività non remunerata che, però, comporta indubbiamente una serie di vantaggi economicamente apprezzabili, anche per i soggetti che vivono nell’ambiente familiare in cui la casalinga opera. Ne consegue che,se un fatto illecito causa la riduzione o, come nel caso in esame, la perdita dell’apporto del congiunto (uomo o donna) che si occupava della faccende domestiche, “indubbiamente può riconoscersi la risarcibilità di tale pregiudizio” ai familiari, a condizione, ovviamente, che le vittime diano prova in giudizio del danno effettivamente patito.
L’aspetto certamente più complesso della vicenda riguarda il quantum del danno da “perdita della casalinga”: come si quantifica questa voce di danno?In effetti il giudice, pur avendo un certo margine di equa discrezionalità, deve procedere alla quantificazione in base a criteri obiettivi, ricavati dai fatti di causa.
Nel caso di specie, come detto, il giudice ha ritenuto equo liquidare la somma di 50.000 euro considerando, da un lato, che il pregiudizio è circoscritto nel tempo,"stante il prevedibile raggiungimento di autonomia dei figli in corrispondenza della fine del periodo di studi"; dall'altro, che il danno patrimoniale “da casalinga” non deve confondersi con quello non patrimoniale da perdita del rapporto parentale "inteso a colmare il vuoto incolmabile lasciato da una madre e da una moglie”. Tale ultimo pregiudizio è “già (stato) valutato in sede di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale".

La somma liquidata a titolo di danno da casalinga è finalizzata a riparare “la riduzione della capacità di lavoro, sofferto da persona che - come la casalinga - provveda da sé al lavoro domestico”. Esso, dunque, “costituisce una ipotesi di danno patrimoniale, e non biologico” (Cass. civ. 11.10.2008 n. 23573); va tenuto distinto dal diverso pregiudizio non patrimoniale conseguente alla perdita della congiunta, per evitare duplicazioni di danno,e liquidato indipendentemente dall’attività lavorativa del soggetto danneggiato.
La decisione appare sicuramente condivisibile. La quantificazione del danno va basata su le circostanze concrete, fra le quali rientra sicuramente il lasso temporale in cui, prevedibilmente, i soggetti danneggiati avrebbero beneficiato dell'attività domestica della defunta.
Condivisibile anche il riferimento al reddito percepito da una collaboratrice familiare, eventualmente corretto con le opportune maggiorazioni, giustificate dalle mansioni quantitativamente e qualitativamente più ampie e complesse che normalmente vengono svolte dalla casalinga rispetto alla normale colf.Si tratta, del resto, di un parametro già utilizzato in giurisprudenza per liquidare il danno in esame (cfr. Cass. civ. 6.11.1997 n. 10923).Altri criteri seguiti dalla giurisprudenza fanno riferimento: a) alla liquidazione tabellare, in base al reddito figurativo annuo dell'infortunata (Trib. Treviso 6.4.2000 e 11.4.1996; Trib. Prato 31.5.1990); b) all’aumento del punto percentuale di danno biologico (Cass. civ. 22.11.1991 n. 12546; Trib. Venezia 8.6.1994); c) al triplo della pensione sociale (Cass. civ. 10.9.1998 n. 8970).



Licenza di distribuzione:
INFORMAZIONI SULLA PUBBLICAZIONE
Condominionews24.it
Responsabile account:
Ivan Meo (web editor)
Contatti e maggiori informazioni
Vedi altre pubblicazioni di questo utente
RSS di questo utente
© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo? Contatta il responsabile o Leggi come procedere