ECONOMIA e FINANZA
Comunicato Stampa

Esterometro e fatturazione elettronica: tutte le novità del 2022

10/11/21

La Legge di Bilancio 2021 si è espressa in merito a questo strumento di controllo fiscale

FotoNon è una novità il fatto che le imprese si stiano sempre di più avviando verso una totale digitalizzazione. Dal punto di vista tecnico si parla proprio di Digital Transformation. Per contribuire a questa rivoluzione digitale, nel 2019 hanno introdotto l’obbligo della fatturazione elettronica. Di conseguenza, il cosiddetto esterometro ha sostituito quello che era il vecchio “spesometro”, con una nuova modalità di dichiarazione per le operazioni transfrontaliere.

La Legge di Bilancio 2021 si è espressa in merito a questo strumento di controllo fiscale, affermando che il 2022 vedrà l’esterometro abolito.

All’interno di questo articolo vedremo come funziona ad oggi questo strumento e cosa invece succederà da gennaio 2022. Soprattutto ci soffermeremo su come il software di gestione documentale DocuWare può concretamente aiutare te e la tua impresa a gestire al meglio i documenti di fatturazione elettronica.

Esterometro: che cos’è?
Facciamo un passo indietro e cerchiamo di fare chiarezza su cosa sia di preciso questo strumento.

L’esterometro non è altro che un documento per comunicare i dati delle operazioni transfrontaliere, ovvero le fatture attive e le fatture passive provenienti o verso l’estero. Per questo motivo l’esterometro si definisce anche come “spesometro transfrontaliero”.

Questo strumento ha visto la luce la prima volta il 1° gennaio 2019 contemporaneamente all’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica.

Perché si è previsto l’esterometro? Perché l’obbligo di fatturazione elettronica introdotto nel 2019 non si applica nei confronti delle fatture emesse verso soggetti esteri, come nemmeno per le fatture di acquisto da soggetti esteri.

Con l’esteromento l’Agenzia delle Entrate può quindi controllare tutte queste operazioni che sostanzialmente non passano attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

Le regole di compilazione dell’esterometro 2021
Innanzitutto l’esterometro deve essere compilato da tutti quei soggetti passivi d’IVA, e che sono registrati in Italia ed emettono o ricevono fatture da o verso soggetti che non sono residenti nel territorio italiano.

Le operazioni da includere all’interno dell’esterometro sono le seguenti:

Tutte le fatture che sono state emesse verso soggetti non stabiliti in Italia, anche se identificati nel territorio italiano ai fini IVA;
Le fatture ricevute dagli stessi soggetti considerati sopra;
Tutte le fatture emesse per servizi generici nei confronti di soggetti extraUE per cui non è stata emessa alcuna fattura, ma anche se non è prevista una bolletta doganale sulla stessa;
Le autofatture per servizi che si sono ricevuti da soggetti extraUE;
Tutte le autofatture per i beni che provengono da magazzini italiani extra UE.
All’interno del documento devono essere indicate tutte quelle informazioni utili per compilare una fattura elettronica, quindi:

Dati identificativi sia di colui che invia sia di colui riceve la fattura
Data di registrazione e il numero progressivo del documento
Base imponibile
Aliquota IVA applicata e l’imposta. Bisogna indicare la tipologia di operazione nel caso in cui l’operazione sia esente IVA.
Non sono invece da trasmettere all’Agenzia delle Entrate le operazioni con fattura elettronica o bolletta doganale.

Dal 1° gennaio 2021 è diventato inoltre obbligatorio utilizzare una nuova versione del file XML. Per semplificare questa operazione e capire meglio come compilare l’esterometro 2021, l’Agenzia delle Entrate ha deciso di mettere online una Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro.

In sintesi:

Per tutte quelle fatture attive e inerenti le operazioni effettuate verso i soggetti non stabiliti in Italia, la fattura elettronica da emettere è di tipo TD01;
Per tutte le fatture passive ricevute dai fornitori esteri in modalità analogica, il cliente italiano dovrà provvedere a generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19, che deve poi essere trasmesso al Sistema di Interscambio.
Fatturazione elettronica 2022: abolito l’esterometro
Come già anticipato, dal 1° gennaio 2022 tutte le operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmesse telematicamente solo attraverso il formato del file fattura elettronica e tramite il SdI – il Sistema di Interscambio.

Se fino al 2021 era riconosciuta la possibilità di inviare a cadenza trimestrale il file di riepilogo delle operazioni effettuate e ricevute, ecco che da gennaio 2022 resta solamente l’opzione XML (eXtensible Markup Language) e l’invio attraverso il Sistema di Interscambio con formato di fattura elettronica ordinaria.

Da gennaio 2022 quindi:

Le fatture da emettere seguono le stesse regole che sono attualmente in atto. Vanno trasmesse al Sistema di Interscambio entro 12 giorni da quando si è effettuata l’operazione o dei documenti che certificano i corrispettivi. Oppure possono essere trasmesse entro il 15 del mese successivo per quanto riguarda la fatturazione differita;
Le fatture ricevute vanno invece trasmesse entro 15 giorni del mese successivo a quando è stato ricevuto il documento che provvede a certificare l’operazione oppure la sua effettuazione.
In questo caso il soggetto passivo che è residente o stabilito in Italia dovrà convertire i dati dell’autofattura o del documento integrativo in formato .XML. Dovrà poi trasmettere tali documenti al SdI entro il 15° giorno del mese successivo a quello in cui ha ricevuto la fattura di acquisto o di effettuazione delle operazioni.

Il file .XML avrà la stessa struttura di quello che è attualmente in uso per le operazioni attive, ma presenta delle peculiarità di contenuto. Tra queste peculiarità l’Agenzia delle Entrate ha previsto dei codici specifici. Ecco come saranno:

TD17: integrazione o autofattura in caso di acquisto di servizi da soggetti non residenti;
TD18: integrazione in caso di acquisto beni intracomunitari;
TD19: integrazione o autofattura di acquisto locale di beni da soggetti non residenti ex art. 17 comma 2, d.P.R. n. 633/1972.
In caso di mancata o errata trasmissione dei dati, a partire dal 1° gennaio 2022 la sanzione amministrativa prevista sarà pari a 2€ per ogni fattura, fino a un massimo di 400€ mensili. La sanzione è ridotta del 50% nel caso della trasmissione di dati entro i 15 giorni successivi alle scadenze stabilite. La riduzione avviene comunque entro un limite massimo di 200€ per ciascun mese.

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