ECONOMIA e FINANZA
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I siti web Alice spazzati via a danno degli utenti

27/05/19

La TIM oscura tutti i siti web alice violando le norme del Codice dei Consumatori, della propria Carta di Servizi, ma anche principi fondamentali di diritto sanciti dalla Costituzione italiana




Dieci anni fa, la Telecom , per promuovere l’abbonamento alla propria rete ADSL e quindi garantirsi ampie adesioni alle proprie offerte relative all’abbonamento telefono più internet, offriva ,quali servizi aggiuntivi, e senza aggravi di costi, la mail, la possibilità di archiviazione su disco remoto e la possibilità di realizzare un proprio sito web, dell’ampiezza desiderata, con una gestione dinamica dello stesso sito tramite l’editor wizard, senza costi aggiuntivi rispetto al non economico abbonamento ai servizi di rete. Dieci anni fa, poter avere a disposizione uno spazio senza limiti per poter realizzare il proprio sito web, per di più dinamico e attrezzato con un editor di facile uso, era praticamente un sogno che si realizzava, e moltissimi utenti per le più disparate ragioni approfittarono dell’offerta e realizzarono il loro sito professionale, personale, aziendale, sociale, addirittura come giornale online, ed altro. Per poter mantenere aperto questo spazio online, molti utenti hanno chiuso, nei dieci anni a seguire, un occhio ed anche tutti e due, sui tanti, tantissimi, strappi ai diritti del consumatore compiuti dalla Telecom ( TIM).Ma la TIM / Telecom non aveva detto tutto su questo servizio web. Il pacchetto di offerta era collegato alla adesione all’ADSL, e quindi avrebbe dovuto viaggiare verso il futuro con buona tranquillità. ed invece questi servizi , lo apprendiamo solo ora, erano in dial up. Per comprenderci in italiano, funzionavano in analogico. Non viaggiavano verso il futuro, ma erano pattume del passato. L’offerta della Telecom era, insomma, un modo per stordire l’utente, per convincerlo ad accettare un’ offerta mediocre in cambio di un servizio pessimo ed ormai desueto, ma che veniva offerto all’interno della adesione a sistemi di avanguardia.
Dieci anni dopo, la TIM deve dismettere tutti i servizi in analogico, e quindi anche il sito web e lo spazio di archiviazione su disco remoto,e procede senza troppe accortezze. Moltissimi utenti non vengono avvertiti della dismissione che porterà all’oscuramento dei siti, ad altri, a cui giunge una mail, viene detto dal servizio clienti ( il famigerato servizio clienti della TIM) che si tratta di una mail falsa e che non c’è pericolo. Su internet, chi cerca informazioni ( ma sono in pochi a porsi il problema perché di quello che sta succedendo nessuno viene davvero informato) trova un brevissimo comunicato sulla dismissione dei servizi in dial up.
Ma la possibilità della realizzazione del sito web era stata acquistata dagli utenti con un pacchetto adsl, quindi estraneo ai servizi analogici. Inoltre moltissimi utenti non vengono informati e vengono a conoscenza dell’accaduto solo quando non possono più accedere al proprio sito.” Venire a conoscenza” è una definizione impropria, il servizio clienti della TIM non risponde alle lamentele dell’utenza, si limita solamente a propinare risposte beffarde o a sbattere il telefono in faccia.
Dunque alla fine del mese di maggio, senza preavviso e senza possibilità di revoca, per quello che ci risulta, gli spazi web messi a disposizione della TIM verranno dismessi, i contenuti , quindi i siti realizzati, oscurati.
Il danno che ne deriva all’utente da questo sfacciato comportamento della TIM è notevole e varia a seconda dei casi e dell’uso che era stato fatto dello spazio e dell’editor messo a disposizione, ma il danno comunque esiste.
La Telecom prima e la TIM dopo hanno violato moltissimi diritti dei consumatori e altrettanti diritti fondamentali protetti dalla Costituzione. I vizi del comportamento della Telecom ed i danni da esso provocati possono essere così brevemente riassunti:
1) Proposta contrattuale viziata all’origine: la Telecom ha attratto utenti con una offerta contrattuale che non era rispondente a verità, traendo in inganno il consumatore che ha creduto di acquisire un pacchetto in ADSL ed invece erano contenuti molti servizi ancora in analogico.
2) Inadempimento contrattuale: la TIM è venuta meno al contratto con gli utenti, annullando un servizio importante o addirittura fondamentale, ed annullandolo senza una adeguata comunicazione
3) Violazione della proprietà intellettuale per l’oscuramento di siti il cui contenuto è sempre, in misura grande o piccola, espressione della creatività del realizzatore, che vede la sua opera distrutta senza che gli venga consentito un trasferimento di dominio o altra forma di intervento riparatore del danno provocato dalla decisione unilaterale della TIM. Si ricorda che nel panorama internazionale, l’oscuramento del sito è una forma di sanzione per una violazione relativa a specifici reati. Nessun utente TIM ha commesso un reato.
4) Danno economico ed alla vita di relazione, danno all’immagine dell’utente, che all’improvviso perde completamente la sua visibilità su internet: si pensi ad una azienda, società o associazione, ad un giornale online,o ad un professionista
La TIM è tenuta a rimborsare tutti i danni provocati per le modalità di instaurazione del contratto e dalle modalità di cessazione del servizio
Danni che vanno quantificati in via generale per l’abuso perpetrato al legittimo affidamento del contraente debole e in via particolare in forza della specifica realizzazione del sito e quindi dei diritti di autore in essi
A questi danni vanno aggiunti quelli determinati dall’uso del sito medesimo ( personale, sociale, aziendale o altro) ed al mancato guadagno
A tutto questo va ancora aggiunto il costo per la realizzazione di un nuovo sito, alla sua indicizzazione e il valore dei file e delle produzioni intellettuali andate perdute.
Il calcolo dei danni non è facile, ma è ora che la TIM si renda conto che il suo comportamento non è senza conseguenze e che c’è un limite all’abuso della pazienza altrui, quel famoso limite che è sempre stato riassunto nel principio neminem laedere.
Avv, Isabella Cusanno



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