VARIE
Comunicato Stampa

I Supremi Giudici di Cassazione con ordinanza 21247/2021 hanno fissato i criteri di ripartizione del TFR in favore del coniuge superstite e quello divorziato

28/07/21

La ripartizione va effettuata tenendo conto non solo della durata dei matrimonio. Codacons: pronuncia interessante che apre la strada a molti ricorsi. contattateci a info@codaconslombardia.it per assistenza e consulenza

FotoCon ordinanza 21247/2021 i Supremi Giudici di Cassazione hanno dettato i criteri di ripartizione del TFR in favore del coniuge superstite e di quello divorziato cassando la precedente decisione della Corte d'appello.

In particolare, la ripartizione del TFR tra coniuge superstite e coniuge divorziato, aventi i requisiti per la relativa pensione, andrà valutata ex art.9 comma 3 legge 898/1970, dando rilevo non sopportare alla durata del matrimonio ma anche al tempo di convivenza stabile ed effettiva precedente con il de cuius.

In particolare, una quota della pensione e degli assegni ad esso spettante sarà attribuita al coniuge divorziato, in possesso dell'assegno divorzile.

"L'ordinanza dei Supremi Giudici apre uno scenario nuovo in materia - annuncia il presidente del Codacons Marco Maria Donzelli - si tratta di un riconoscimento importante da parte della Corte che apre la strada a moltissimi ricorsi. Contattateci a info@codaconslombardia.it per ricevere assistenza e consulenza"



Licenza di distribuzione:
INFORMAZIONI SULLA PUBBLICAZIONE
Marketing Journal
Responsabile account:
Mariella Belloni (Vicecaporedattore)
Contatti e maggiori informazioni
Vedi altre pubblicazioni di questo utente
RSS di questo utente
© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo? Contatta il responsabile o Leggi come procedere