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Insindacabili le scelte per i licenziamenti a condizione che la crisi sia reale e il riassetto opportuno

19/04/10

il giustificato motivo in tema di ristrutturazione aziendale in una sentenza della Cassazione del 7 aprile 2010


La sentenza della Cassazione n.8237 del 7 aprile 2010 compie scelte precise a sostegno della legittimità degli interventi del datore di lavoro in funzione di attività di salvataggio e di rilancio delle aziende in crisi sia con espresso riferimento al regime delle prove si con riguardo alla sindcabilità dell'intervento stesso a fronte di una puntulae e severa verifica dei presupposti di fatto e di diritto.
Imprescindibili, comunque, sono e rimangono gli elementi di concretezza e serietà della crisi aziendale, della conseguente necessità, della consegunte necessità di ridurre i costi, della sensatezza dei criteri di scelta per il liceniamento del personale, del nesso di causalità tra le ragioni addotte ed il licenziamento medesimo, impossibilità di adibire utilemnte illavoratore ad altre mansioni. Conseguentemente si specifica nella sentenza" non è sindacabile, nei suoi profili di congruità ed opportunità, la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato sempre che risulti l'oggettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato e della scelta del dipendente da licenziare."
La legittimità del liceniamento per giustificato motivo a seguito di ristrutturazione aziendale ha per presupposto non solo una corretta analisi e una non artefatta necessità del datore di lavoro condizionata da una sostanziale crisi economico produttiva, ma è determinata dalla soppressione del posto di lavoro in virtù di tali ineludibili criticità di condizioni.In forza di tali soppressioni causate dall' indispensabile riassetto organizzativo che preclude altri ridimensionamenti in settori dai quali l'azienda attende il rilancio produttivo, ed all'interno dello specifico settore , l'imprenditore individua il lavoratore che meno degli altri , per età, anzianità aziendale, carichi familiari, dovrebbe risentire della risoluzione del rapporto, tale lavoratore può essere licenziato , previa verifica, però , di una sua ricollocazione in altro settore produttivo.
Qualora,quindi, venga provata l'esistenza di una situazione di crisi che implichi la necessità di una ristrutturazione aziendale con la conseguente soppressione dei posti di lavoro da considerrasi in esubero all'interno dei settori da ridimensionare, la scelta sul lavoratore da licenziare cade su colui che meno degli altri dovrebbe risentire dell'evento risolutivo, previa ovviamente la verifica dell'impossibilità di una sua diversa collocazione in azienda."In tale contesto la prova della non utilizzabilità del lavoratore in altri settori si può desumere dalla mancata qualifica specifica per il passaggio al settore veramente produttivo, mentre non rileva riguardo al dissesto aziendale l'intercorso aumento salariale , qualora l'inprenditore dimostri essere legato alla necessità di tenere in azienda il personale maggiormente qualificato per superare la crisi."
avv. isabella Cusanno



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