ECONOMIA e FINANZA
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Iva Compensazione: La circolare 1/E con i chiarimenti

18/01/10

Erano attesi chiarimenti circa le nuove regole introdotte dall’articolo 10 del Dl 78/2009, in materia di utilizzo in compensazione “orizzontale” di crediti Iva superiori a 10mila euro, sono arrivati con la circolare n. 1/E del 15 gennaio.

Erano attesi chiarimenti circa le nuove regole introdotte dall’articolo 10 del Dl 78/2009, in materia di utilizzo in compensazione “orizzontale” di crediti Iva superiori a 10mila euro, sono arrivati con la circolare n. 1/E del 15 gennaio.
In particolare a partire dal 1° gennaio 2010, l’eccedenza Iva che supera i 10mila euro può essere utilizzata in compensazione (solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate) esclusivamente a partire dal 16° giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza di rimborso/compensazione trimestrale. Vale a dire che le nuove regole prenderanno il via dal prossimo 16 marzo.

* Nell’ipotesi di esistenza di un credito residuo del 2008, la circolare chiarisce che lo stesso potrà sì essere liberamente compensato, ma solo fino a quando il contribuente non presenterà la dichiarazione annuale 2010. In quello stesso momento, l’eccedenza 2008 verrà incorporata nel credito 2009.

* Il limite di 10mila euro va riferito all’anno di maturazione e alla tipologia del credito (annuale o infrannuale). I contribuenti che, nel 2010, hanno a disposizione sia crediti annuali 2009 sia trimestrali 2010, possono in pratica disporre di due diversi plafond: il primo riguarda l’eccedenza Iva maturata nel 2009 emergente dalla dichiarazione 2010, il secondo è costituito dalla somma dei singoli crediti indicati in ciascuna istanza (modello Iva TR) presentata nel 2010. Per questi ultimi, il rispetto del tetto va verificato facendo riferimento alla somma degli importi maturati nei tre trimestri. Ad esempio, un contribuente con credito di 5mila euro nel primo trimestre 2009 può utilizzare in compensazione questa somma senza dover attendere il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza; se nei tre mesi seguenti matura un ulteriore credito di 8mila euro, ne può utilizzare liberamente in compensazione solo 5mila dal primo giorno successivo alla presentazione dell’istanza, mentre per gli altri 3mila dovrà aspettare il giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione del modello Iva TR.

* Qualora l’eccedenza compensabile superi la soglia dei 15mila euro, non c’è l’obbligo del visto di conformità sull’istanza trimestrale, condizione invece indispensabile per i crediti che emergono da dichiarazioni.

* I contribuenti interessati a utilizzare in compensazione o a chiedere a rimborso il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale possono presentarla in forma autonoma, fuori da Unico, dal primo febbraio al 30 settembre. L’obbligo di “agganciare” la dichiarazione Iva al modello di dichiarazione unificata resta in piedi per i soli contribuenti che hanno un saldo Iva a debito.

* Per i contribuenti che presentano la dichiarazione Iva sganciata da Unico entro febbraio scompare l’obbligo di presentare la “comunicazione dati Iva”.

* In caso di operazioni straordinarie, i crediti Iva maturati in capo a soggetti diversi dall’utilizzatore costituiscono ciascuno un plafond autonomo a disposizione dello stesso utilizzatore, che potrà disporne attraverso modelli F24 distinti.

* In caso di tassazione di gruppo, se il consolidante vuole compensare importi superiori al tetto dei 10mila euro, costituiti da crediti Iva maturati dai singoli aderenti alla tassazione di gruppo, per fruire della compensazione è necessaria la preventiva presentazione delle dichiarazioni Iva dei cedenti, anche se l’importo indicato è inferiore a 10mila euro.



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