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Comunicato Stampa

L'Assemblea diventa un "giudice"

19/11/13

Articolo 70 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile dell'articolo 14 della legge 220/2012 - Riforma del Condominio -

L'art. 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile è stato modificato dall’articolo 14 della legge 11 dicembre 2012 n.220 n.220/2012.
Per effetto della novella legislativa testè richiamata, le sanzioni per le infrazioni al regolamento di condominio sono state elevate, prevedendo il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800.
Ciò, se da un lato appare come un segnale di apertura verso soluzioni stragiudiziali, ripropone il sempre dibattuto tema della concreta modalità applicativa della norma in esame.
In passato, sia la dottrina che la giurisprudenza, protendevano nell'accordare all'amministratore di condominio il potere di irrogare le sanzioni pecuniarie per le violazioni del regolamento condominiale, ma l'attuale riforma pare presagire una inversione di tendenza riguardo la questione.
Infatti, la nuova formulazione dell'art. 1130 c.c. sembra riservare all'Assemblea l’irrogazione della sanzione pecuniaria, non sostanziandosi tale prerogativa in una mera verifica dell'osservanza del regolamento di condominio.
In ragione di tanto, quindi, la sanzione condominiale si sostanzierebbe in una multa inflitta dall'Assemblea al condomino responsabile della violazione. Detta multa, poi, dovrebbe essere inserita nel consuntivo delle spese condominiali, come onere specifico posto a carico del condomino interessato che risulterà obbligato a pagarla come spesa condominiale di sua competenza.
Invero, benché tutto possa sembrare chiaro ed immune da dubbi, trattandosi di una ambito in cui non esiste una prassi consolidata, quella delle sanzioni condominiali è destinata ad essere una problematica ancor più dibattuta di quanto non lo sia stata in costanza di vigenza della precedente normativa.

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Maria Sancilio (Comunicazione & Stampa )
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