ECONOMIA e FINANZA
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L’obbligo del tentativo di conciliazione dal 2017 per le controversie sulle forniture Luce e Gas

06/03/17

I gestori di gas ed energia elettrica si stanno mettendo in moto per offrire un servizio migliore al cliente

Foto La nuova normativa, riguardo l’argomento citato, è stata approvata dall’Autorità per l’energia e pubblicata nel TICO (Testo Integrato Conciliazione). Dal 2017, una volta effettuato il reclamo all’operatore energetico, il tentativo di conciliazione presso il Servizio dell’Autorità diventa obbligatorio. L’attuale sistema, pertanto ancora in vigore, permette al cliente di scegliere tra il reclamo presso lo Sportello del consumatore ed il Servizio Conciliazione.
Con l’arrivo dell’anno nuovo, invece, il tentativo di conciliazione diventa condizione indispensabile per la risoluzione delle controversie, prima di procedere ad una qualsiasi azione giudiziale. Soltanto nel caso in cui, tale tentativo tra le parti fallisce, come risoluzione finale, ci si rivolgerà al giudice. La procedura di conciliazione sarà gratuita per il cliente che si rivolge al Servizio di Conciliazione dell’Autorità e prevede un termine massimale di 90 giorni.
Resta in ogni caso la possibilità di rivolgersi presso altri organi, previsti dal TICO.
Andando più nel dettaglio, con il sorgere di disguidi o problematiche riguardo le forniture, il cliente dovrà comunque inviare il reclamo presso il suo fornitore. In caso di risposta non soddisfacente o di mancata risposta, il cliente ha diritto ad intraprendere la procedura di conciliazione a condizione che essa avvenga entro un anno dalla data dell’ invio del reclamo ma non prima dello scadere del 50esimo giorno dell’ invio del reclamo. Il primo incontro è considerato come l’evento anche nel caso in cui le parti non arrivano alla risoluzione finale oppure non si presentano, fermo restando gli eventuali procedimenti sanzionatori nei confronti dell’operatore inadempiente. Il primo incontro dovrà avvenire entro 30 giorni e non prima del decimo giorno. Nel caso in cui al cliente venga sospesa la fornitura da parte del suo gestore, i termini della procedura di conciliazione saranno più brevi: il primo incontro avverrà in 15 giorni e non prima di 5 giorni dalla comunicazione. Inoltre nessuna delle parti potrà richiedere il rinvio dell’ incontro.

Fonte : Comunicato del 6 maggio 2016 dell’ Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas.



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