AZIENDALI
Comunicato Stampa

MOCA Novità del Regolamento UE 1245

05/11/20

Il 3 settembre 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Europea il Regolamento UE 1245 sui MOCA plastici che modifica e rettifica il precedente regolamento UE 10/2011, entrando in vigore il 23 settembre 2020.

FotoIl 3 settembre 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Europea il Regolamento UE 1245 sui MOCA plastici che modifica e rettifica il precedente regolamento UE 10/2011, entrando in vigore il 23 settembre 2020.

In entrambi l’argomento centrale trattato sono i materiali e gli oggetti in plastica per i prodotti alimentari, ma nella nuova edizione vengono essenzialmente aggiornate le restrizioni relative alle sostanze autorizzate ad essere presenti nella plastica.

Comunque, tutti i materiali e oggetti in plastica introdotti per la prima volta nel mercato prima del 23 marzo 2021 e conformi al precedente regolamento UE 10/2011 possono rimanere sul mercato fino a esaurimento scorte e continuare ad esservi immessi fino al 23 settembre 2022.

Il secondo tema centrale è l’importanza di avere una comunicazione efficiente, in quanto devono essere chiare le informazioni sulla presenza o assenza delle sostanze autorizzate. Questo può comportare dei vantaggi, come un risparmio economico sulle prove analitiche dei materiali, i quali possono essere valutati anche tramite semplici tecniche di calcolo grazie ai dati già noti sulla presenza e sulla quantità delle sostanze componenti.

Le Modifiche del Regolamento Ue 1245
Secondo il regolamento UE 1245, sono state apportate importanti modifiche al regolamento UE 10/2011. Di seguito sono presentate le più importanti:

● Allegato IV – È stato modificato l’allegato IV, punto 6: nella dichiarazione di conformità bisogna riportare la quantità delle sostanze soggette ai limiti e bisogna anche fornire informazioni sulla presenza di sostanze la cui genotossicità non sia stata esclusa.

● Allegato V – Prove di conformità – Si parla di prove di conformità nell’allegato V e viene chiarita la questione delle prove di migrazione negli “oggetti ad uso ripetuto”. Questi devono essere sottoposti a tre prove consecutive e, se la migrazione dovesse aumentare, il materiale non può essere considerato conforme in nessuno caso.

Per quanto riguarda la tabella 3 sulle “Condizioni di prova standardizzate per la migrazione globale”, è inserita l’eventualità di utilizzare MOCA in plastica destinati al contatto con i prodotti alimentari a temperature basse o temperatura ambiente per meno di 30 min.

Infine per la prova OM4, come per la OM5 e OM6, ora esiste la possibilità di utilizzare la condizione di riflusso, se non è possibile o se è tecnicamente difficile effettuare prove a 100°C.

● Allegato V – Macchinari e attrezzature – All’allegato V viene aggiunto il punto IV. Qui si tratta il tema dei materiali e degli oggetti in plastica, destinati al contatto alimentare, che fanno parte di apparecchiature o macchinari di trasformazione dell’alimento.

Sono descritte le modalità di esecuzione delle prove di migrazione nel prodotto che viene trasformato attraverso il macchinario. Le condizioni valutate si riferiscono a quando il prodotto o il simulante viene trasformato nelle peggiori condizioni prevedibili, utilizzando l’apparecchiatura secondo le istruzioni.

Per rendere poi la prova rappresentativa, le parti per la conservazione (serbatoi, cialde, capsule, ecc.) che fanno parte dell’attrezzatura durante la trasformazione del prodotto alimentare devono essere sottoposte a prova di migrazione apposita.

I macchinari e/o le parti costituenti in plastica sono considerati conformi se i limiti di migrazione non vengono superati durante le prove così definite.

Ci sono delle regole anche per la documentazione. Qui devono essere evidenziati alcuni elementi: 1) se le prove sono state eseguite su tutto il macchinario o solo su alcune parti; 2) se le prove erano rappresentative per il loro uso prevedibile; 3) per quali sostanze sono state fatte le prove di migrazione; 4) i risultati pertinenti.

C’è da porre attenzione sul fatto che il regolamento 2020/1245 specifica che in caso di non conformità al regolamento UE 10/2011 è necessario verificare che la fonte della non conformità sia una parte in materia plastica e non in un altro materiale, non disciplinato dal presente regolamento.

Allegato V – Prove di Migrazione Globale – Il simulante D2 è sostituito da una o più delle prove OM0-OM7, qualora non sia possibile utilizzarlo. Invece con l’entrata in vigore del regolamento UE 2017/625 viene sostituito il regolamento CE 882/2004 sui controlli ufficiali.

Nuove sostanze autorizzate MOCA Plastici regolamento Ue 1245
Ci sono alcuni contenuti più scientifici e tecnici tra le novità del regolamento UE 1245 sui MOCA plastici da approfondire.
Per esempio, è stata aggiornata la Lista di sostanze autorizzate:

Utilizzo dei complessi salini isostrutturali dell’acido tereftalico con i seguenti lantanidi (lantanio, europio, gadolinio, terbio), da soli o in combinazione e in proporzioni variabili, come additivi nella materia plastica destinata al contatto alimentare;
l’argilla di montmorillonite e l’estere trifenilico dell’acido fosforoso polimerizzato con esteri alchilici C10-16 di alfa-idro-omega-idrossipoli (metil-1,2-etandiolo), quando utilizzati alle concentrazioni e alle condizioni disposte.
biossido di titanio trattato in superficie con allumina modificata con fluoruro.
È stato poi aggiornato il limite di rilevabilità per la 1,3-fenilendiammina grazie al miglioramento delle tecniche analitiche, mentre il triossido di antimonio è ora presente all’interno delle “Restrizioni su materiali e oggetti” in quanto è stato valutato il potenziale superamento del limite stabilito a temperature molto elevate.

Metalli pesanti – I metalli pesanti non sono autorizzati per l’utilizzo nei MOCA in plastica a causa dei loro effetti negativi sulla salute. Anche se è previsto un controllo stringente di questi composti nelle fasi successive della fabbricazione dei MOCA in plastica, essi possono essere presenti come impurità negli oggetti e nei materiali di plastica finiti.
Con il regolamento UE 2020/1245 sono finalmente stabiliti i limiti di migrazione di questi composti per creare uniformità nella verifica di conformità.

Ammine aromatiche primarie – Le PAA possono essere utilizzate come coloranti nei materiali plastici a contatto con i prodotti alimentari o possono essere presenti come NIAS. Grande attenzione va ai limiti di rilevabilità e a quelle ammine aromatiche che fanno parte dei “Coloranti azoici” di cui è stata accertata la tossicità.



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