ECONOMIA e FINANZA
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Mutuo usuraio: pignoramento bloccato e la Banca paga

08/01/19

Mutuo a tasso usuraio, banca condannata. Pignoramento nullo. Mutuo a tasso usuraio, banca condannata. Pignoramento nullo. Il Tribunale di Brindisi ha condannato la banca a restituire la somma di 17.531,66, oltre interessi per 2.082,40

FotoBRINDISI – Tribunale di Brindisi ha dichiarato nullo il precetto e gli atti di esecuzione conseguenti e ha condannato la banca a restituire la somma di €.17.531,66, oltre interessi per €.2.082,40. Con la stessa sentenza, il giudice e dichiarato lo stesso opponente tenuto a corrispondere, alle scadenze convenute, la sola quota capitale di ogni singola rata.

La vicenda sulla quale si è espresso il giudice Sales ha inizio nel 2007, quando il mutuatario stipulò un mutuo fondiario per 85mila euro da restituire in 180 rate mensili di 708,13 ciascuna. Fino al 2013 c’è stato un pagamento regolarmente le rate per un importo complessivo di 43.904,06. Ma, successivamente, per problemi economici, il mutuatario non è riuscito a pagare alcune rate del mutuo. Prontamente la Banca gli ha notificato un atto di precetto, con il quale gli ha intimato il pagamento di un importo simile a quello erogatogli a titolo di mutuo, 74.406,47, e ha proceduto al pignoramento della casa data in garanzia.

Il mutuatario si è visto costretto ad adire l’autorità giudiziaria rilevando che il mutuo in oggetto presentava carattere usurario e che alla data del precetto non era moroso, essendo il debito in linea capitale inferiore alla somma pagata a titolo di interessi non dovuti.

Guarda il video spiegazione (Dott.Vilnò, Presidente Deciba) -----> https://youtu.be/qthgmNPnh2g

In effetti, a seguito di opposizione all’esecuzione, il Tribunale ha accolto le conclusioni formulate dal mutuatario e con sentenza parziale ha dichiarato che il mutuo è usurario considerato che il tasso di mora era superiore al tasso soglia. In conseguenza di tale usurarietà, nella stessa decisione ha rilevato che “le rate corrisposte sino alla data di notifica del precetto devono considerarsi corrisposte in conto capitale, con imputazione di quanto pagato in eccesso (cioè la quota interessi di ogni rata corrisposta) a somme indebitamente erogate, e quindi tali da determinare il decorso degli interessi in favore del mutuatario”. Con separata ordinanza il giudice ha disposto una consulenza al fine di accertare sia il l credito da capitale non pagato, sia il credito del mutuatario da interessi per le rate effettivamente corrisposte, operando le relative compensazioni.

Nella sentenza definitiva, nella quale viene espressamente richiamata quella parziale, il giudice, sul presupposto dalla gratuità del mutuo, ha condannato la banca al pagamento di 17.531,66, oltre interessi per 2.082,40 rilevando “ che il precetto fu intimato in data 26/3/2014, e che, a quel momento, il debito in linea capitale scaduto ammontava a 4.940,53, a fronte di un credito da interessi indebitamente corrisposti per 22.472,19 (accertato dal CTU), con un residuo attivo per il mutuatario pari a 17.531,66”.



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